Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine

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Entrata in vigore

Il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore delle modifiche legislative. Nel fissare la data terrà conto delle esigenze dei Cantoni.

3.3 Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Il diritto vigente

Secondo la regolamentazione attuale della legge federale del 6 ottobre 200628 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il valore locativo della propria abitazione va considerato nel calcolo delle prestazioni complementari. Infatti, secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera b, il valore locativo è computato come reddito, mentre sul versante delle spese, secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b, è riconosciuto come spesa di pigione, comprese le relative spese accessorie per un importo forfettario di 1680 franchi. Per le persone sole l’importo massimo della spesa di pigione ammonta a 13 200 franchi, per i coniugi a 15 000 franchi all’anno. Secondo l’articolo 10 capoverso 3 sono inoltre riconosciuti come spese gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione di fabbricati. Questi corrispondono al massimo al ricavo lordo dell’immobile, il quale corrisponde a sua volta al valore locativo.

La nuova normativa

La soppressione del valore locativo nella fiscalità della proprietà abitativa comporta adeguamenti della legge che riguardano sia i redditi computabili sia le spese riconosciute.

Art. 9 cpv. 5 lett. e

Per quanto concerne le spese accessorie sarà ancora possibile far valere un importo forfettario stabilito dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 9 capoverso 5 (cfr. art. 16a cpv. 3 dell’ordinanza del 15 gennaio 197129 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità). Tale articolo si applica ora anche all’usuario che occupa l’immobile.

Art. 10 cpv. 1 lett. c

La soppressione del valore locativo fa sì che lo stesso non venga più considerato nelle spese riconosciute come spesa di pigione. L’importo forfettario per le spese accessorie continua ad essere considerato come spesa.

Art. 10 cpv. 3 lett. b

A proposito degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione di fabbricati riconosciuti come spese, per le abitazioni occupate dal proprietario al domicilio non sarà più possibile considerare l’importo massimo del ricavo lordo dell’immobile. Va pertanto adottato un limite diverso. D’ora in poi ci si baserà sull’importo massimo per le spese di pigione dei coniugi (ossia, attualmente, 15 000 fr.).

28RS 831.30

29 RS 831.301