Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine

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passivi che rappresentano spese per il mantenimento del tenore di vita. Ne deriva così un margine di manovra per i contribuenti con elevati redditi da sostanza imponibili, fermo restando che la variante 2 è più restrittiva in quanto ne limita la deduzione all’80 per cento. Per contro, le varianti 3 e 4 limitano la deducibilità degli interessi passivi ai redditi imponibili da sostanza immobiliare. Per i contribuenti che dispongono di sostanza mobiliare tale limitazione significa una netta restrizione rispetto al diritto vigente. Questa restrizione appare sostenibile se si considera che il diritto fiscale svizzero continua a prevedere la lacuna impositiva per gli utili da capitale provenienti dall’alienazione di beni patrimoniali privati. Tuttavia la variante 3 contiene inoltre la normativa speciale relativa alla detenzione di una o più partecipazioni qualificate finanziate con mezzi di terzi per una quota di partecipazione minima del 10 per cento. Il 25 settembre 2009 il Tribunale federale si è espresso criticamente sull’opportunità di fissare linee di separazione e in una corrispondente sentenza39 sull’imposizione parziale dei dividendi ha stabilito che non vi sono motivi che giustifichino che il dividendo di un titolare di una partecipazione minore debba essere tassato in maniera diversa, ossia più incisiva, rispetto al dividendo di un titolare di una partecipazione maggiore. Pertanto una simile distinzione violerebbe il precetto dell’uguaglianza giuridica per il fatto che i titolari di partecipazioni qualificate verrebbero avvantaggiati senza ragioni oggettive rispetto agli altri. La variante 5, infine, denota una carente conformità al sistema poiché introduce una normativa troppo restrittiva con riguardo al finanziamento da parte di terzi di abitazioni secondarie a uso proprio e di immobili locati o affittati. Infatti, i contribuenti proprietari di immobili dovrebbero ancora sottostare a un’imposizione dei redditi da uso proprio o delle entrate provenienti dalla pigione o dall’affitto, nonostante gli interessi pagati per realizzare tali redditi non siano più deducibili.

Una nuova deduzione motivata da considerazioni extrafiscali è costituita dalla deduzione di primo acquisto che, secondo il parere della Commissione, è in linea con la promozione della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà sancita esplicitamente nella Costituzione federale. In quanto misura di promozione, non è obbligatorio che tale deduzione soddisfi pienamente il principio della parità di trattamento, cosa che non potrebbe comunque fare. Il suo scopo è ridurre l’onere fiscale di determinati contribuenti affinché questi dispongano di maggiori risorse per iniziative che la collettività considera degne di promozione (acquisto di una proprietà abitativa). La limitazione della misura quanto alla durata e all’importo ne garantisce la proporzionalità.

Nel diritto fiscale svizzero l’uso a scopo personale di valori patrimoniali è imponibile soltanto se il legislatore – come nel caso dell’imposizione del valore locativo – lo prescrive espressamente. La rinuncia all’imposizione di componenti endogene del patrimonio (componenti del valore patrimoniale imputabili a prestazioni proprie e uso personale di valori patrimoniali) costituisce dunque la regola; la loro imposizione avviene solo in casi eccezionali.

Il previsto mantenimento del valore locativo per le abitazioni secondarie o parti di esse è conforme alla Costituzione in quanto l’articolo 108 capoverso 1 Cost. considera degno di promozione unicamente «il fabbisogno privato personale», ossia la residenza primaria. Una diversa imposizione delle abitazioni secondarie, analoga a

39 DTF 2C_49/2008