Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
Compendio
Nell’ambito della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) si intende introdurre una deduzione sull’autofinanziamento. Il Consiglio federale deve emanare le necessarie disposizioni di esecuzione, che riguardano in particolare l’ammontare dei tassi di copertura del capitale proprio, il calcolo del capitale proprio di garanzia e dell’interesse su tale capitale.
Contro la RFFA è stato lanciato il referendum. La votazione popolare avrà luogo il 19 maggio 2019. Se la RFFA fosse respinta, la presente ordinanza diverrebbe priva di oggetto.
Situazione iniziale
In base al diritto vigente gli interessi sul capitale di terzi possono essere dedotti come onere dall’utile netto imponibile. La deduzione sull’autofinanziamento estende questa deduzione dei costi di finanziamento, poiché permette di dedurre anche gli interessi figurativi su una parte del capitale proprio.
Secondo la base legale creata con la RFFA possono introdurre una deduzione
sull’autofinanziamento i Cantoni nella cui capitale l’aliquota cumulata dell’imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che si amministrano da sé ammonta almeno al 13,5 per cento per l’insieme della tariffa. Ciò corrisponde a un onere fiscale effettivo a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni del 18,03 per cento.
La deduzione però è concessa non sul capitale proprio complessivo, bensì sul cosiddetto capitale proprio di garanzia. L’aliquota dell’interesse figurativo si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, è possibile chiedere l’applicazione di un’aliquota conforme al mercato.
Contenuto dell’avamprogetto di ordinanza
L’avamprogetto di ordinanza contiene disposizioni di esecuzione su:
• l’ammontare dei tassi di copertura del capitale proprio;
• il calcolo del capitale proprio di garanzia;
• l’ammontare dell’aliquota dell’interesse figurativo;
• la suddivisione del capitale proprio di garanzia in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine e in altri attivi;
• il calcolo dell’interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia.
Secondo la base legale, la deduzione sull’autofinanziamento è facoltativa per i Cantoni.
Pertanto, al momento le relative ripercussioni finanziarie non possono essere stimate e dipendono dai Cantoni che introdurranno effettivamente la misura.