Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 8 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 28 settembre 2018 il Parlamento ha adottato la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). Nel quadro di questo progetto il Parlamento ha altresì deciso di introdurre una deduzione sull’autofinanziamento e demandato al Consiglio federale l’emanazione delle disposizioni di esecuzione relative a questa misura. Con il presente avamprogetto il Consiglio federale adempie il mandato legale conferitogli.
Il Consiglio federale intende mettere in vigore la RFFA il 1° gennaio 2020. Poiché a
decorrere da tale data dovranno essere applicabili anche le necessarie disposizioni di esecuzione, si è deciso di indire già ora la relativa procedura di consultazione. Contro la RFFA è stato lanciato il referendum; la votazione popolare avrà luogo il 19 maggio 2019. Se la RFFA fosse respinta, la presente ordinanza diverrebbe priva di oggetto.
2 Base legale
In base al diritto vigente gli interessi sul capitale di terzi possono essere dedotti come onere dall’utile netto imponibile. Non è invece prevista una deduzione dell’interesse sul capitale proprio. Con la RFFA il Parlamento ha altresì adottato il nuovo articolo 25abis della legge del 14 dicembre 19901 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), che disciplina la deduzione sull’autofinanziamento. In virtù di tale articolo, nella normativa cantonale in materia di imposta sull’utile sarà possibile prevedere la deduzione dell’interesse sul capitale proprio.
Le regole adottate dal Parlamento possono essere introdotte a livello cantonale se nella capitale del Cantone l’aliquota cumulata dell’imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che si amministrano da sé ammonta almeno al 13,5 per cento per l’insieme della tariffa. Ciò corrisponde a un onere effettivo dell’imposta sull’utile a livello di Confederazione, Cantone e Comuni del 18,03 per cento. Se un Cantone soddisfa questi requisiti e decide di introdurre la misura, le società soggette all’imposta in tale Cantone potranno far valere la deduzione sull’autofinanziamento. Nell’ambito dell’imposta federale diretta questa deduzione non è concessa.
Secondo l’impostazione data dal Parlamento alla misura, la deduzione deve essere
concessa soltanto sull’importo del capitale proprio che eccede un autofinanziamento medio considerato adeguato. A tal fine il capitale proprio viene suddiviso in due componenti, ossia il capitale proprio di base e il capitale proprio di garanzia.
• Il capitale proprio di base di un’impresa è il capitale proprio di cui quest’ultima ha
bisogno per esercitare l’attività aziendale sul lungo termine. Il capitale proprio di base è calcolato sulla base dei valori medi dei diversi attivi, considerati secondo il valore determinante per l’imposta sull’utile durante il periodo fiscale.
• La parte del capitale proprio che eccede l’importo del capitale proprio di base
corrisponde al capitale proprio di garanzia, sul quale viene concessa la deduzione dell’interesse figurativo. Con la deduzione si intende promuovere unicamente la parte eccedente l’autofinanziamento superiore alla media considerato adeguato in relazione ai rischi degli attivi, ovvero il capitale proprio di garanzia.
L’idea alla base della limitazione della deduzione al capitale proprio di garanzia è che la parità di trattamento fiscale del capitale proprio e del capitale di terzi debba essere
assicurata soltanto se il capitale proprio e quello di terzi costituiscono effettivamente fonti di