Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 8 pagine
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Berechnung Abzug für Eigenfinanzierung
Eigenkapital Kern- Eigenkapital Sicherheits-
Durchschnitt Unterlegung Eigenkapital Unterlegung Eigenkapital Anteil Satz Inverser Satz % % % Bilanz
Flüssige Mittel 200'000 0 0 100 200'000 2.6187 Darlehen Tochtergesellschaft 3'050'000 15 457'500 85 2'592'500 33.9444 Warenlager 2'200'000 40 880'000 60 1'320'000 17.2831 Immobilien 7'000'000 55 3'850'000 45 3'150'000 41.2439 Mobiliar 1'500'000 75 1'125'000 25 375'000 4.9100 Beteiligungen 8'000'000 100 8'000'000 0 0 0.0000
Total Aktiven 21'950'000 14'312'500 7'637'500
Fremdkapital 6'400'000 6'400'000
Eigenkapital 15'550'000
Total Passiven 21'950'000
Total massgebliches Kapital 14'312'500 1'237'500
Rendite zehnjähriger Bundesobligationen 1.00 Zinssatz gemäss Drittvergleich 2.50
Sicherheitseigenkapital: Anteil übrige Aktiven 817'439 66.0556 Sicherheitseigenkapital: Anteil Forderungen Nahestehende 420'061 33.9444
1'237'500 100.0000
Zinsabzug auf übrigen Aktiven 8'174
Zinsabzug auf Forderungen Nahestehende 10'502
Total Abzug für Eigenfinanzierung 18'676
Articolo 5
Il capoverso 1 stabilisce che l’ammontare della deduzione dell’interesse risulta dalla
moltiplicazione fra il capitale proprio di garanzia calcolato secondo l’articolo 2 e l’aliquota dell’interesse di cui all’articolo 3.
Il capoverso 2 stabilisce, in deroga al capoverso 1, che per i crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine l’ammontare della deduzione dell’interesse risulta dalla
moltiplicazione fra il capitale proprio di garanzia calcolato secondo l’articolo 4 e un’aliquota conforme al mercato. È quindi determinate l’aliquota che un terzo indipendente chiederebbe per il credito in questione. Poiché l’applicazione di quest’aliquota determina una riduzione dell’imposta, la società è tenuta a fornire la prova dell’ammontare dell’aliquota applicabile.
5 Attuazione
La deduzione sull’autofinanziamento è facoltativa per i Cantoni. Il Cantone che adempie le prescrizioni legali concernenti l’onere minimo dell’imposta sull’utile ha la facoltà di introdurre la misura. Di conseguenza anche l’attuazione di quest’ultima spetta alle autorità fiscali cantonali. A livello di Confederazione la deduzione sull’autofinanziamento non è prevista. Le società insediate nel Cantone che avrà introdotto la misura potranno chiedere l’applicazione della deduzione sull’autofinanziamento.