Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 8 pagine

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La misura determina un aumento dell’onere amministrativo sia per le autorità di tassazione che per i contribuenti.

6 Ripercussioni finanziarie e per l’economia

Le spiegazioni fornite di seguito riguardano la legge e l’ordinanza.

La deduzione sull’autofinanziamento riduce l’aliquota media effettiva dell’imposta sull’utile. Per una società in procinto di decidere il luogo di insediamento, la deduzione genera un effetto analogo a quello di una riduzione generale dell’imposta sull’utile. Inoltre la deduzione riduce l’onere fiscale marginale effettivo per le società che dispongono di capitale proprio di garanzia, che sono già insediate in Svizzera e finanziano i nuovi investimenti mediante il capitale proprio. Ne consegue un aumento dell’attività di investimento delle società

interessate.

Per le imprese sottoposte a imposizione privilegiata, la misura modera l’aumento dell’onere fiscale dovuto all’abolizione dello statuto fiscale speciale e delle prassi federali.

La misura è limitata ai Cantoni che applicano un’imposizione minima statutaria del 13,5 per cento che, comprensiva dell’imposta federale diretta, corrisponde a un onere fiscale effettivo del 18,03 per cento. Con la deduzione sull’autofinanziamento di cui al nuovo

articolo 25abis LAID e in considerazione della limitazione dello sgravio fiscale di cui al nuovo articolo 25b LAID l’onere fiscale effettivo previsto può scendere, nel migliore dei casi,

dal 18,03 al 10,89 per cento.

La misura è facoltativa per i Cantoni. Pertanto, al momento le relative ripercussioni

finanziarie non possono essere stimate e dipendono dai Cantoni che introdurranno

effettivamente la misura.

Secondo i piani di attuazione dei Cantoni in relazione alla RFFA4 l’applicazione della misura si limiterebbe al Cantone di Zurigo. Quest’ultimo ha stimato le ripercussioni dell’introduzione della citata deduzione: da una prospettiva dinamica presuppone che, rispetto alla non applicazione della misura, l’applicazione della stessa determinerà maggiori entrate per il Cantone e i Comuni.

La Confederazione beneficerà di questa misura, poiché l’onere fiscale deducibile a livello cantonale e comunale sarà più basso. Ne beneficerà altresì se la misura permetterà di evitare una perdita di substrato fiscale a vantaggio di Paesi esteri.

7 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’ordinanza non avrà alcuna ripercussione sull’effettivo del personale.

8 Entrata in vigore

L’ordinanza concernente la deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2020 simultaneamente alla RFFA.

4 Stato: gennaio 2018, pubblicati nel messaggio sul Progetto fiscale 17, vedi FF 2018 2079, 2192 seg.