Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 8 pagine
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Esempio
Nella circolare n. 6, per quanto attiene ai crediti per la fornitura di beni e servizi viene fissata una quota massima dei fondi di terzi che la società ottiene con i mezzi propri pari all’85 per cento.
Viceversa, secondo la suddetta circolare, per quanto attiene ai crediti per la fornitura di beni e servizi deve essere disponibile un capitale proprio nella misura del 15 per cento.
Considerate le differenti finalità perseguite, il suddetto 15 per cento viene aumentato di 25 punti percentuali.
Il tasso di copertura del capitale proprio per crediti da forniture e prestazioni ammonta dunque al 40 per cento (cfr. n. 1.3 della tabella dell’art. 1).
Il nuovo articolo 25abis LAID stabilisce nel capoverso 3 gli attivi sui quali è escluso l’interesse figurativo. L’ordinanza attua questa disposizione legale fissando per i suddetti attivi un tasso di copertura del capitale proprio di base pari al 100 per cento. Infatti, nella tabella
dell’articolo 1 per le partecipazioni di cui all’articolo 28 capoverso 1 LAID, gli attivi di cui al nuovo articolo 24a LAID e i crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato il tasso di copertura del capitale proprio di base ammonta al 100 per cento.
Il nuovo articolo 25abis capoverso 3 lettere b e d LAID esclude l’interesse figurativo anche sugli attivi non necessari all’azienda, sulle riserve occulte dichiarate secondo il nuovo
articolo 24c LAID, compreso il valore aggiunto generato internamente, e su analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta. Poiché possono riguardare diversi attivi, gli elementi citati sono indicati nella tabella separatamente, ossia ai numeri 3 e 4. Nel caso degli attivi figuranti ai numeri 1 e 2 bisogna dunque esaminare nel caso concreto se gli stessi sono necessari all’azienda o se vengono indicate riserve occulte dichiarate ma non
assoggettate a imposta. Se l’esito di questo esame è positivo, per gli attivi in questione il tasso di copertura del capitale proprio di base deve ammontare sempre al 100 per cento. Ad esempio, in molti casi gli immobili d’abitazione (n. 2.3.2.1 della tabella) potrebbero essere attivi non necessari all’azienda e quindi dovrebbero essere coperti al 100 per cento dal capitale proprio di base.
Articolo 2
Il capoverso 1 definisce il capitale proprio di garanzia. Quest’ultimo corrisponde alla
differenza positiva tra il capitale proprio complessivo fiscalmente rilevante e il capitale proprio di base calcolato secondo il capoverso 2. Se il risultato è zero o se la differenza è negativa, l’impresa non dispone di alcun capitale proprio di garanzia.
Il capoverso 2 definisce il capitale proprio di base. Quest’ultimo si ottiene moltiplicando i valori medi degli attivi determinanti per l’imposta sull’utile per i relativi tassi di copertura del capitale proprio secondo l’articolo 1. Gli importi risultanti dalla moltiplicazione vengono poi sommati e il risultato costituisce il capitale proprio di base.
Il capoverso 3 precisa che per calcolare i valori medi degli attivi rilevanti per l’imposta
sull’utile si ricorre ai rispettivi valori determinanti per l’imposta sull’utile all’inizio e alla fine del periodo fiscale.
Capoverso 4: l’utile derivante da imprese, stabilimenti d’impresa o fondi all’estero non è soggetto all’imposta svizzera sull’utile e quindi, specularmente, il capitale proprio di garanzia afferente a questi attivi non deve essere considerato ai fini della deduzione dell’interesse. Pertanto il capoverso 4 stabilisce che il capitale proprio di garanzia è ridotto
proporzionalmente al rapporto fra i valori medi degli attivi esteri determinanti per l’imposta