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Consultazione 2019/25: Nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo · 10 pagine

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5 Conseguenze per la Confederazione e altri settori

Gli accrediti alle economie domestiche e alle collettività comportano minori entrate dal canone radiotelevisivo pari a circa 165 milioni di franchi. Nell’anno del rimborso il fabbisogno dei destinatari del canone non potrà dunque essere soddisfatto completamente con i proventi di tale tributo. Per compensare le minori entrate, sulla base dell’avamprogetto in questione la Confederazione attingerà alla Cassa federale per effettuare un versamento una tantum di 165 milioni di franchi. Le operazioni che l’organo di riscossione e l’UFCOM svolgeranno per l’accredito non necessitano di ulteriori mezzi provenienti dalla Cassa federale. L’UFCOM regolerà questo aspetto con l’organo di riscossione nel quadro dei mandati in vigore. Se, contrariamente alle aspettative, fossero necessarie delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale potrà emanarle in virtù dell’articolo 182 della Costituzione federale (Cost.)15.

L’avamprogetto non produce effetti per Cantoni, Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni di montagna, e nemmeno per l’economia, la società e l’ambiente.

A fini di completezza è necessario precisare che i Cantoni e i Comuni che hanno versato l’IVA sul canone di ricezione sono considerati alla stregua di imprese e possono far valere singolarmente eventuali pretese di restituzione.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La legge federale relativa al rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo si fonda sugli articoli 93 e 130 Cost.

L’avamprogetto si riferisce a fattispecie verificatesi ben prima della prevista data di entrata in vigore. Dall’aprile 2015 l’IVA non è più prelevata sul canone di ricezione. La normativa prevista può, a seconda delle circostanze, esplicare una retroattività in senso proprio, in particolare dato che i diritti di restituzione, sussistenti secondo la giurisprudenza, vengono accantonati o soppiantati da un diritto a un rimborso forfettario pari a un importo che, a seconda dei casi, potrebbe risultare inferiore a quello effettivamente dovuto. Non sarà restituito nulla a chi, invece, non riceverà la fattura al momento del previsto accredito. Anche se nella maggior parte dei casi sussiste una retroattività, al massimo, impropria (cfr. il messaggio del 15 febbraio 2012 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione malattie, in merito alla correzione dei premi pagati tra il 1996 e il 2011, FF 2012 1616 n. 5.1), la regolamentazione nel suo complesso deve adempiere i requisiti costituzionali di una retroattività propria, quale quella espressamente ricercata con l’avamprogetto in questione. La Confederazione intende creare la base per un rimborso forfettario dell’IVA che ha prelevato dal 2010 al 2015 (senza interessi di mora).

Se, da un canto, la retroattività in senso proprio che si attua per questa fattispecie supera temporalmente la durata di un anno prevista di norma, la peculiare natura di questo avamprogetto giustifica un’applicazione più generale del principio della proporzionalità temporale che si iscrive in quello più ampio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Alla luce di queste osservazioni, non sembra inappropriato sostituire alle richieste individuali un rimborso forfettario: nessun’altra opzione offre un simile compromesso ragionevole fra costi di attuazione e obiettivo ricercato (cfr. n. 1.2).

Le ragioni addotte al numero 1.2 a sostegno della soluzione forfettaria proposta motivano anche il preponderante interesse pubblico per la retroattività. La maggior parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività ne trarrà vantaggio, perché non avrà bisogno di presentare un’apposita domanda e comprovare la propria richiesta, né tenere conto dell’eventuale prescrizione dei propri diritti.

15 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101)