Rapporto
Consultazione 2019/25: Nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Le spese amministrative derivanti dalla restituzione dell’imposta sul valore aggiunto possono essere minimizzate.
È inevitabile che una soluzione forfettaria semplice ed efficiente, che evidenzia necessariamente un certo schematismo, non possa soddisfare equamente ogni singolo caso. Il rimborso forfettario infatti non corrisponde esattamente all’importo dovuto a ognuno, ma se ne discosta di poco. Inoltre, in virtù dei criteri di uguaglianza giuridica, la parità di trattamento di tutti i destinatari del rimborso forfettario può considerarsi rispettata alla luce del fatto che l’insieme di persone appartenenti al gruppo degli assoggettati al canone al momento del rimborso rappresenta a grandi linee la totalità della popolazione. Nel complesso si può ritenere soddisfatto anche il criterio secondo il quale, in caso di effetto retroattivo, non devono verificarsi eccessive discriminazioni nel trattamento a livello giuridico. In considerazione dei principi della parità di trattamento si può tollerare anche il fatto che le imprese non siano state incluse nella soluzione forfettaria, dal momento che non perdono i propri diritti individuali (cfr.
n. 1.2).
I diritti acquisiti non sono in contrasto con la soluzione forfettaria proposta.
Per riassumere, i presupposti per la retroattività sono soddisfatti e la soluzione del rimborso forfettario proposta è conforme alla Costituzione.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente avamprogetto non è in alcun modo in contrasto con il diritto internazionale cogente.
6.3 Subordinazione al freno delle spese
L’accredito a favore delle economie domestiche e delle collettività non dovrà essere addossato ai beneficiari del canone (emittenti radiotelevisive, ricerca sull’utenza radiotelevisiva, ecc.), perciò le minori entrate che ne risulteranno saranno compensate con le riserve generali della Confederazione
Conformemente all’articolo 159 Cost., le disposizioni in materia di sussidi implicanti nuove spese uniche per oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi necessitano il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (freno alle spese). L’articolo 4 dell’avamprogetto di legge soggiace dunque al freno alle spese.
6.4. Protezione dei dati
L’accredito forfettario su una futura fattura per le economie domestiche di tipo privato e le collettività è predisposto dall’organo di riscossione (Serafe SA). Nell’adempimento del suo mandato di incasso ordinario, tale organo è vincolato al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati (cfr. art. 60f LRTV). Non occorre introdurre ulteriori requisiti di protezione dei dati.