Rapporto
Consultazione 2019/25: Nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
La grande maggioranza delle economie domestiche non ha comunque fatto valere pretese di restituzione nei confronti della Confederazione e, se si considerano i termini di prescrizione, beneficerà dell’accredito ricevendo più di quanto avrebbe potuto ottenere ricorrendo alla via giudiziaria.
Art. 4
Per quanto concerne la riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività, l’accredito sulla fattura del canone significherà minori entrate dell’ordine di 165 milioni di franchi in totale, che saranno compensate attingendo alle risorse generali della Confederazione. Se si considera tutta la catena di creazione del valore (al di là della prospettiva aziendale e di settore) è infatti sempre la Confederazione a incassare le entrate nette dell’IVA derivanti dal rendiconto d’imposta. Ciò vale anche quando, temporaneamente o per un certo settore, sono versate eccedenze dell’imposta precedente a soggetti fiscali, come succedeva per il canone di ricezione radiotelevisivo.
L’UFCOM ha allestito in qualità di soggetto fiscale il rendiconto dell’IVA sulle entrate annue del canone (cifra d’affari imponibile ai fini dell’IVA). In osservanza della normativa vigente in materia di IVA, su queste prestazioni era applicata l’aliquota d’imposta ridotta, pari al 2,4 o al 2,5 per cento. Il sistema prevedeva che l’UFCOM potesse dedurre come imposta precedente l’IVA prelevata sulle sue spese (ripartizione del canone), mentre a loro volta i rispettivi destinatari pagavano l’IVA sui proventi del canone ricevuti. Il saldo dell’IVA sulle entrate del canone (cifra d’affari) al netto dell’imposta precedente viene trasferito all’AFC. Un’eventuale eccedenza dell’imposta precedente è accreditata al soggetto fiscale dall’AFC. Nella fattispecie in questione si trattava di eccedenze dell’imposta precedente che erano state trasferite all’UFCOM in quanto soggetto fiscale. L’UFCOM a sua volta ha riversato questi importi nei proventi del canone (la somma complessiva da destinare alle emittenti con partecipazione al canone). I mezzi finanziari sono stati a loro volta ripartiti tra le emittenti aventi diritto conformemente alle disposizioni di legge.
L’UFCOM ha versato le quote di partecipazione al canone alle emittenti radiotelevisive. Queste, a seconda della propria cifra d’affari, hanno allestito il rendiconto per l’AFC (anche per loro vale l’aliquota d’imposta ridotta, pari al 2,4 % o al 2,5 %) e hanno potuto chiedere la deduzione dell’imposta precedente versata ai propri fornitori. Siccome una parte delle prestazioni acquisite è gravata dell’aliquota d’imposta normale del 7,6 o dell’8 per cento, il saldo della deduzione dell’imposta precedente era più elevato rispetto al debito fiscale e creava a sua volta un’eccedenza dell’imposta precedente a favore delle emittenti radiotelevisive.
Secondo il principio del sistema onnifase al netto con deduzione dell’imposta precedente adottato per l’IVA, in virtù della deduzione dell’imposta precedente, l’IVA veniva applicata soltanto una volta al canone versato dagli assoggettati, tramite l’intermediazione dell’UFCOM, ai destinatari, e poi infine ai loro fornitori
L’importo dell’IVA prelevata sul canone di ricezione è confluito nel conto della Confederazione. L’accredito per le economie domestiche di tipo privato e le collettività pertanto non può essere addossato alle emittenti radiotelevisive con partecipazione al canone. Un simile taglio dei finanziamenti metterebbe tra l’altro in serio pericolo soprattutto l’esistenza delle radio locali e delle televisioni regionali (secondo le stime, verrebbero meno circa 7 mio. fr.). Per la SSR, un taglio analogo comporterebbe una riduzione dei proventi del canone di circa 150 milioni di franchi.
Art. 5
Secondo la legge sul Parlamento riveduta14 è necessario analizzare la necessità di limitare nel tempo la validità dell’atto. Nell’intento di rivedere costantemente la legislazione, la validità della legge in oggetto è limitata a tre anni.
14 Art. 141 cpv. 2 lett. aquater della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10)