Rapporto
Consultazione 2019/25: Nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo · 10 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
es. musica di sottofondo in un’officina) dovevano pagare il canone per la ricezione professionale. Le aziende che tenevano pronti all’uso degli apparecchi di ricezione a scopo di intrattenimento o d’informazione per la propria clientela (p. es camera d’hotel) erano invece tenute a pagare un canone per la ricezione commerciale. Per motivi di uguaglianza giuridica, le aziende che raggiungevano un numero considerevole di clienti pagavano una tariffa più elevata. Nell’ambito del canone per la ricezione commerciale pertanto erano state introdotte tre categorie con tre tariffe differenti. Dal 1° gennaio 2019 pagano il canone radiotelevisivo soltanto le imprese iscritte nel registro dei contribuenti IVA dell’AFC e che realizzano una cifra d’affari superiore ai 500 000 franchi. Oltre il 75 per cento delle imprese svizzere non è assoggettato all’IVA o ha una cifra d’affari inferiore ai 500 000 franchi.
La cerchia delle aziende che precedentemente erano assoggettate al canone di ricezione e quella delle imprese che oggi soggiacciono all’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo non sono quindi identiche. È possibile che aziende prima tenute a pagare il canone per la ricezione professionale o commerciale oggi non debbano più pagare il canone radiotelevisivo e non ricevano quindi più nessuna fattura dall’AFC. Un accredito forfettario a tutte le imprese assoggettate al pagamento del canone radiotelevisivo andrebbe a vantaggio di un eccessivo numero di aziende che non avevano pagato alcun canone di ricezione, e quindi nemmeno l’IVA su di esso. Hanno pagato il canone di ricezione circa 110 000 aziende (filiali incluse), mentre oggi circa 140 000 imprese soggiacciono all’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. In particolare, nessun rimborso sarebbe versato a quelle piccole imprese che oggi per via della loro cifra d’affari non sono più tenute a pagare il canone, ma che avevano dovuto pagare il canone per la ricezione professionale o commerciale e non avevano fatto valere la deduzione dell’imposta precedente. A trarne profitto sarebbero invece le imprese che avevano fatto valere la deduzione dell’imposta precedente, e per le quali il pagamento dell’IVA sul canone di ricezione non ha comportato alcun svantaggio finanziario.
Un rimborso forfettario sotto forma di accredito sulla fattura del canone sarebbe dunque andato a favore di moltissime imprese che non avevano pagato alcun canone di ricezione, mentre certe piccole imprese che fino al 2015 avevano pagato il canone per la ricezione nell’ambito dell’attività professionale/commerciale, IVA inclusa, non avrebbero ricevuto nulla.
Per quanto concerne le imprese, pertanto, il Consiglio federale respinge consapevolmente la relativa richiesta formulata nella mozione Flückiger-Bäni del 5 maggio 20155.
Sussistono ancora, comunque, eventuali pretese di restituzione da parte di imprese, le quali devono però farle valere individualmente e motivarle. L’UFCOM, responsabile per il trattamento delle domande, non fisserà esigenze troppo elevate quanto alla motivazione.
Il presupposto per la restituzione è che tra il 2010 e il 2015 il richiedente non abbia potuto far valere la deduzione dell’imposta precedente in quanto non era iscritto nel registro dei contribuenti IVA, oppure che non abbia potuto farla valere interamente. L’ultimo è il caso in cui siano state effettuate anche prestazioni escluse dall’IVA, oppure l’impresa abbia beneficiato di sovvenzioni.
Alle imprese che in tali anni hanno fornito esclusivamente prestazioni imponibili e/o esenti da imposta non può essere accordata alcuna restituzione. Se tali imprese hanno effettivamente allestito il proprio rendiconto, hanno potuto richiedere all’AFC il rimborso completo a titolo d’imposta precedente dell’IVA fatturata loro sul canone di ricezione. Se hanno applicato alla cifra d’affari il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie, in tal caso hanno effettuato la deduzione dell’imposta precedente.
5 15.3416 «Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi»