Rapporto
Consultazione 2019/25: Nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo · 10 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di intervento e obiettivi
Nel 2015 il Tribunale federale ha stabilito in una decisione di principio1 che il canone di ricezione non è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Ha cambiato la sua prassi sulla caratterizzazione del canone di ricezione ed è giunto alla conclusione che il canone non è da considerarsi, come in precedenza, una tassa di regalia, ma deve «piuttosto essere qualificato come imposta vincolata a un determinato scopo o come tributo sui generis». Non sussisterebbe quindi alcun rapporto di controprestazione soggetto all’IVA tra lo Stato e coloro che pagano il canone. Sin dalla sua introduzione, l’IVA è stata applicata al canone di ricezione (riscosso prima dalle PTT, e dal 1998 in poi da Billag SA).
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) hanno applicato immediatamente la sentenza del Tribunale federale: da aprile 2015 non viene più prelevata l’IVA sul canone di ricezione, ora canone radiotelevisivo.
Il Tribunale federale aveva lasciato aperta la questione della restituzione dell’IVA già fatturata, una controversia che ha comportato una serie di procedimenti dinnanzi al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale e a circa 30 000 domande di restituzione attualmente pendenti presso l’UFCOM.
Il Tribunale federale ha ordinato la restituzione, a quattro persone singole, dell’IVA prelevata dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo, in quanto l’IVA era stata applicata senza motivo giuridico. Queste sentenze fanno giurisprudenza poiché tutti coloro che hanno versato l’IVA sul canone di ricezione potrebbero chiederne la restituzione. Un trattamento caso per caso sarebbe possibile anche senza base legale, ma il Consiglio federale è stato incaricato di creare le basi legali per la restituzione dell’IVA alle economie domestiche e alle imprese (mozione Flückiger-Bäni del 5 maggio 20152).
L’avamprogetto di legge è inoltre necessaria per trattare i numerosi casi potenzialmente simili senza dover far fronte a eccessivi oneri amministrativi.
L’avamprogetto di legge persegue quindi l’obiettivo di evitare un dispendio amministrativo sproporzionato, ciò che invece un’analisi dei singoli casi implicherebbe inevitabilmente. L’avamprogetto costituisce anche una semplificazione per coloro che pagano il canone: non devono infatti presentare domanda individualmente né motivare o documentare la propria pretesa.
1.2 Soluzione scelta e alternative esaminate
1.2.1. Economie domestiche
Per raggiungere gli obiettivi menzionati, invece di una restituzione individuale tutte le economie domestiche di tipo privato e le collettività riceveranno un rimborso forfettario mediante un accredito unico di 50 franchi su una fattura del canone emessa dall’organo di riscossione Serafe SA. Si tratta di una soluzione di semplice attuazione, che genera un onere amministrativo proporzionato per UFCOM e l’organo di riscossione. Inoltre, non essendo necessario presentare domanda o documentare la propria richiesta, la maggior parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività potrà «beneficiare» di questa soluzione senza doversi curare dei termini di prescrizione (cfr. n. 3 segg. per maggiori dettagli).
1 DTF 141 II 182 segg.
2 15.3416 «Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi»