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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

2. formato ai casi di emergenza,

3. che padroneggia almeno una lingua ufficiale della Confederazione;

c. garantire che il proprio personale mantenga la riservatezza su determinate operazioni, determinati risultati e determinate comunicazioni;

d. disporre delle attrezzature e dei prodotti necessari allo svolgimento dei compiti conferiti loro;

e. eventualmente disporre di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento e dei reagenti disponibili nonché di un elenco aggiornato dei fabbricanti e dei fornitori di tali sostanze e reagenti;

f. disporre di una struttura amministrativa adeguata;

g. garantire che il proprio personale e quello assunto su base contrattuale conosca bene le norme e le procedure internazionali e che svolga il proprio lavoro tenendo conto degli sviluppi più aggiornati della ricerca su base nazionale, europea e internazionale;

h. essere imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi nell’esercizio delle loro funzioni in veste di laboratori nazionali di riferimento.

Art. 63 Compiti dei laboratori nazionali di riferimento

1 I laboratori nazionali di riferimento devono svolgere, nel loro ambito di competenza, i compiti di cui all’allegato 7.

2 L’USAV fissa per ogni laboratorio di riferimento le modalità per i compiti da svolgere.

3 L’attività dei singoli laboratori nazionali di riferimento è regolarmente sottoposta a una valutazione eseguita sotto la direzione dell’USAV.

4 L’USAV può adeguare le competenze e i compiti dei laboratori nazionali di riferimento.

4. Titolo: Formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali, attestati di capacità e diplomi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Principi, finanziamento, requisiti per un’attività ufficiale

Art. 64 Principi

1Il personale che esegue i controlli ufficiali deve essere adeguatamente formato e istruito nel proprio ambito di competenza, affinché possa svolgere i propri compiti con competenza ed eseguire i controlli ufficiali in modo coerente. Tiene costantemente aggiornate le proprie conoscenze all’interno del proprio ambito di competenza; la frequentazione dei corsi di formazione della Confederazione e dei Cantoni è obbligatoria.