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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

Art. 51 Procedura

1 Il prelievo, il confezionamento e il trasporto dei campioni si basano sull’obiettivo dell’analisi.

2 La campionatura avviene prelevando una determinata quantità di una derrata alimentare, di un oggetto d’uso o di una sostanza importante per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di derrate alimentari o oggetti d’uso; ne fanno parte anche le sostanze presenti nell’ambiente

3 La quantità del campione deve essere tale da risultare sufficiente non solo per l’analisi prevista ma anche per eventuali verifiche successive.

4 Dalla merce preimballata è prelevata un’unità di vendita a titolo di campione. Se essa non contiene la quantità necessaria all’analisi, si possono prelevare più unità. 5 La merce non preimballata sfusa o liquida viene mescolata prima della campionatura. Se ciò non è possibile a causa della natura della merce, si prelevano campioni parziali in punti diversi. Il mescolamento e il prelievo di campioni parziali possono non aver luogo se non sono utili per l’analisi.

Art. 52 Piani di campionatura e procedure di campionatura singola

1 Le autorità di esecuzione possono prelevare un campione singolo o diversi campioni secondo un piano di campionatura, a meno che i metodi di cui all’allegato 4 non dispongano diversamente.

2 Per i lotti possono essere prelevati diversi campioni secondo un piano di campionatura, in particolare se:

a. vi è il sospetto che il lotto non soddisfi in tutto o in parte i requisiti della legislazione sulle derrate alimentari; o

b. l’obiettivo dell’analisi non può essere raggiunto con un campione singolo.

Art. 53 Presenza e collaborazione del responsabile della merce

1 I campioni vengono prelevati, nei limiti del possibile, in presenza del responsabile della merce.

2 Le autorità di esecuzione possono richiedere al responsabile di fornire informazioni, giustificativi e documentazioni e vincolarlo a partecipare alla campionatura.

Art. 54 Imbottigliamento, imballaggio e caratterizzazione

1 Se non possono essere prelevati negli imballaggi originali non danneggiati, i campioni vanno imbottigliati o imballati in recipienti o materiali da imballaggio adeguati. 2 Ogni campione è caratterizzato subito dopo il suo prelievo in modo univoco.

Art. 55 Rapporto sulla campionatura

1 Per ogni campionatura è elaborato un rapporto sulla campionatura con i seguenti dati: