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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Art. 76 Ripetizione
Chi non ha superato l’esame può ripeterlo.
Art. 77 Attestato di capacità
1Una volta superato l’esame, il chimico cantonale rilascia l’attestato di capacità per l’ambito di attività per cui è stato superato l’esame.
2Gli assistenti specializzati ufficiali possono lavorare solo nell’ambito di attività per cui hanno superato l’esame e sono autorizzati a disporre solo in questo ambito di attività.
Art. 78 Notifica all’USAV
Il chimico cantonale comunica all’USAV ogni 31 gennaio i nominativi delle persone che l’anno precedente hanno conseguito l’attestato di capacità e il loro ambito di attività.
Capitolo 3 Diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari
Sezione 1: Principi
Art. 79
1 Il diploma federale per il controllo ufficiale delle derrate alimentari (DCUD) è il requisito necessario per esercitare l’attività di ispettore delle derrate alimentari, controllore delle derrate alimentari o direttore d’esame ufficiale.
2 In casi eccezionali l’attività di ispettore o controllore delle derrate alimentari o di direttore d’esame ufficiale può essere esercitata anche da soggetti che non sono in possesso di un DCUD, a condizione che vi sia il consenso dell’USAV e siano soddisfatti i seguenti requisiti:
a. il soggetto raggiunge l’età ordinaria di pensionamento al più tardi tra dieci anni.
b. il soggetto deve avere svolto, nel corso dei 10 anni precedenti, una professione legata all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari.
3 Chi intende ottenere il DCUD deve:
a. comprovare la formazione preliminare;
b. aver assolto la formazione;
c. superare l’esame di diploma.