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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
2Le autorità competenti sviluppano e attuano i programmi di formazione.
3Solo le persone che hanno una delle formazioni definite nella presente ordinanza possono essere incaricate dei controlli ufficiali nel Cantone.
4L’USAV e la Direzione generale delle dogane organizzano congiuntamente corsi di formazione per le persone incaricate del controllo alla frontiera. Provvedono affinché il contenuto di questi corsi corrisponda allo stato più recente della tecnica e della scienza.
5Le persone che controllano le aziende di sezionamento con un’autorizzazione di cui all’articolo 21 ODerr30, devono essere in possesso di un attestato di capacità di veterinario ufficiale secondo l’ordinanza del 16 novembre 201131 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.
Art. 65 Finanziamento
1Confederazione e Cantoni sostengono autonomamente i costi per il proprio personale che partecipa ai corsi di formazione.
2I costi scoperti delle formazioni vengono sostenuti in parti uguali da Confederazione e Cantoni.
3La quota dei costi che i singoli Cantoni devono sostenere dipende dal numero di abitanti.
Art. 66 Condizione per un’attività ufficiale
1Chi intende esercitare una delle seguenti funzioni deve possedere il diploma corrispondente:
a. direttore d’esame ufficiale;
b. assistente specializzato ufficiale.
c. controllore delle derrate alimentari;
d. ispettore delle derrate alimentari;
e. chimico cantonale.
Sezione 2: Commissione di esame
Art. 67 Istituzione
1È nominata una commissione di esame per il controllo ufficiale delle derrate alimentari (CE).
30RS 817.02