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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

a. nome e indirizzo completi del responsabile della merce;

b. designazione specifica ed eventualmente di fantasia della merce;

c. luogo, data e ora della campionatura;

d. caratterizzazione del campione;

e. tipo di chiusura del campione (confezione originale, sigillo, piombo);

f. quantità reale o stimata della merce al momento della campionatura;

g. prezzo di acquisto o di vendita;

h. motivo della campionatura.

2 Se disponibili vanno inoltre annotati:

a. ulteriori dati per l’identificazione della merce quali il codice di fabbricazione, il lotto, la marca, la data di confezionamento, di fornitura o di conservazione;

b. designazione esatta del fornitore (fabbricante, distributore, importatore);

c. per le merci che si trovano in fase di trasporto: la designazione esatta e l’indirizzo del destinatario o dell’importatore;

d. dati sulle condizioni di deposito;

e. eventuali pubblicità riguardanti la merce.

3 Per particolari campionature come i campioni di acqua possono essere elaborati rapporti sulla campionatura semplificati. Per il prelievo di più campioni nello stesso luogo, come ad esempio posti di raccolta all’interno di depositi o presso grossisti, possono essere elaborati rapporti collettivi.

4 Per la campionatura al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione, l’USAV può prevedere un rapporto sulla campionatura semplificato.

5 L’autorità di esecuzione e, se presente, il responsabile della merce firmano il rapporto sulla campionatura.

6 L’autorità di esecuzione attesta con la sua firma che il campione è stato prelevato secondo le prescrizioni, che non vi è stato nessuno scambio e che il rapporto sulla campionatura corrisponde ai fatti.

7 Il responsabile della merce conferma con la sua firma la correttezza del rapporto sulla campionatura. Se si rifiuta di firmare, l’autorità di esecuzione annota nel rapporto sulla campionatura il rifiuto e l’eventuale motivazione.

Art. 56 Sigillatura e piombatura

1 L’autorità di esecuzione sigilla o piomba i campioni se modifiche successive ai campioni non possono essere escluse in altro modo.

2 Se sono prelevati più campioni, la confezione collettiva (cassa, cesto, ecc.) può essere legata e sigillata oppure piombata.