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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
a. nome e indirizzo completi del responsabile della merce;
b. designazione specifica ed eventualmente di fantasia della merce;
c. luogo, data e ora della campionatura;
d. caratterizzazione del campione;
e. tipo di chiusura del campione (confezione originale, sigillo, piombo);
f. quantità reale o stimata della merce al momento della campionatura;
g. prezzo di acquisto o di vendita;
h. motivo della campionatura.
2 Se disponibili vanno inoltre annotati:
a. ulteriori dati per l’identificazione della merce quali il codice di fabbricazione, il lotto, la marca, la data di confezionamento, di fornitura o di conservazione;
b. designazione esatta del fornitore (fabbricante, distributore, importatore);
c. per le merci che si trovano in fase di trasporto: la designazione esatta e l’indirizzo del destinatario o dell’importatore;
d. dati sulle condizioni di deposito;
e. eventuali pubblicità riguardanti la merce.
3 Per particolari campionature come i campioni di acqua possono essere elaborati rapporti sulla campionatura semplificati. Per il prelievo di più campioni nello stesso luogo, come ad esempio posti di raccolta all’interno di depositi o presso grossisti, possono essere elaborati rapporti collettivi.
4 Per la campionatura al momento dell’importazione, del transito o dell’esportazione, l’USAV può prevedere un rapporto sulla campionatura semplificato.
5 L’autorità di esecuzione e, se presente, il responsabile della merce firmano il rapporto sulla campionatura.
6 L’autorità di esecuzione attesta con la sua firma che il campione è stato prelevato secondo le prescrizioni, che non vi è stato nessuno scambio e che il rapporto sulla campionatura corrisponde ai fatti.
7 Il responsabile della merce conferma con la sua firma la correttezza del rapporto sulla campionatura. Se si rifiuta di firmare, l’autorità di esecuzione annota nel rapporto sulla campionatura il rifiuto e l’eventuale motivazione.
Art. 56 Sigillatura e piombatura
1 L’autorità di esecuzione sigilla o piomba i campioni se modifiche successive ai campioni non possono essere escluse in altro modo.
2 Se sono prelevati più campioni, la confezione collettiva (cassa, cesto, ecc.) può essere legata e sigillata oppure piombata.