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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Ordinanza RU ...
Sezione 2: Formazione preliminare e formazione
Art. 80 Formazione preliminare
1 Viene considerata formazione preliminare:
a. l’assolvimento di una formazione di base con tre anni di esperienza di lavoro o una formazione professionale superiore; oppure
b. un diploma di fine studi in una delle materie di cui all’articolo 90 capoverso 1. 2 In casi eccezionali la prova della formazione preliminare può essere prodotta anche in altro modo. L’USAV decide in merito al riconoscimento su richiesta della CE.
Art. 81 Formazione
1La formazione per il DCUD dura almeno tre mesi. Si svolge sotto la direzione di un chimico cantonale.
2Include le seguenti materie:
a. fondamenti di diritto delle derrate alimentari;
b. microbiologia delle derrate alimentari, igiene delle derrate alimentari e delle aziende;
c. merceologia e tecnologia delle derrate alimentari;
d. caratterizzazioni e pubblicità relative a derrate alimentari e oggetti d’uso;
e. valutazione del controllo autonomo, compresi la buona prassi di procedura e i principi HACCP secondo il Codex Alimentarius33;
f. ispezioni delle aziende, formazione del servizio esterno, campionatura ufficiale;
g. fondamenti di analitica.
3Le tasse di formazione sono disciplinate nell’allegato 9 numero 4.1.
Sezione 3: Esame e diploma
Art. 82 Parte teorica
1La parte teorica dell’esame di diploma è condotta dalla CE.
2Riguarda le materie di cui all’articolo 81 capoverso 2 lettere a–e.
3L’esame si svolge in forma scritta.
4Gli emolumenti per l’esame teorico di diploma sono disciplinati nell’allegato 9 numero 3.1.1.
33 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/all-standards/en/ : CAC/RCP1-1969, General Principles of Food Hygiene, modificato da ultimo nel 2003