Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

che devono essere conservate refrigerate ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici (ORI, RS 817.024.1) o secondo requisiti di temperatura specifici della presente ordinanza. Apponendo questa data si dà ai consumatori che portano a casa con sé una tale derrata alimentare la possibilità di informarsi anche in seguito sulla conservabilità del prodotto. Inoltre, essa costituisce un’informazione per le autorità di esecuzione le quali possono verificare se la derrata alimentare in questione è stata realmente imballata in vista di una consegna diretta (cpv. 2 lett. d).

Articolo 40 Rubrica

La rubrica viene adeguata poiché le disposizioni si applicano a tutte le derrate alimentari del commercio intermedio, compresi i prodotti finiti.

Articolo 48 capoverso 2

Il vigente capoverso 2 viene stralciato poiché l’esclusione è già fatta all’articolo 1 capoverso 2 lettera c ODerr. Il suo contenuto generava confusione. Un nuovo capoverso 2 viene introdotto per chiarire che gli articoli d’antiquariato non sono interessati da questa disposizione.

Articolo 81 capoverso 3

Nella versione dell’ODerr approvata il 16 dicembre 2016 sono state dimenticate le procedure di campionatura. Questo errore viene qui corretto. La nuova versione coincide ora contenutisticamente con l’articolo 25 della legge sulle derrate alimentari.

Articolo 85a

Questa disposizione corrisponde all’articolo 15 del regolamento (CE) 2017/6253 e specifica che i principi sono fissati anche agli articoli 29 e 30 LDerr.

Articolo 90

Capoverso 1: Si precisa che sono soggetti ai controlli approfonditi soltanto i prodotti che vengono importati per via aerea tramite gli aeroporti di Ginevra e Zurigo. Sono escluse le spedizioni importate tramite il traffico stradale. La dichiarazione elettronica del prodotto interessato deve avvenire tramite il sistema TRACES dell’Unione europea (modulo IMSOC TRACES).

Capoverso 2: In questo capoverso viene stabilito quali persone sono responsabili della dichiarazione preventiva allo scopo di garantire che informazioni importanti riguardanti la spedizione, come ad esempio la refrigerazione, vengano trasmesse dall’importatore alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Capoverso 3: Il termine DCE (documento comune di entrata) viene sostituito dal DSCE (documento sanitario comune di entrata).

Capoverso 4: Le spedizioni senza dichiarazione preventiva causano per le autorità di controllo un notevole dispendio supplementare. Per queste spese è riscosso un emolumento supplementare menzionato nell’allegato 8 OELDerr.

Capoverso 5: Questa disposizione comprende tutti gli obblighi generali della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione nei confronti dell’USAV. L’unità responsabile dell’USAV per questa funzione è il Servizio veterinario di confine presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.

3 Cfr. nota a piè di pagina 1. Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso