Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo alla
modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimen-
tari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibi-
le (ODOV)
I. Situazione iniziale
Con l’attuale revisione le disposizioni dell’ordinanza vengono adeguate allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. Inoltre viene precisata la possibilità di indicare la dicitura «miscela di olio d’oliva di Paesi diversi», corretti errori di battitura nell’elenco delle piante, delle parti di piante e dei preparati da esse ottenuti che non sono ammessi nelle derrate alimentari (allegato 1) e abrogata la lista positiva per i funghi (articolo 31 e allegato 4).
II. Commento alle singole disposizioni
Articolo 12 capoverso 2
L’indicazione «miscela di olio d’oliva di Paesi diversi» si applica solo per l’indicazione del Paese di produzione, non per la provenienza delle olive utilizzate per la fabbricazione dell’olio. Per tale motivo il Paese di origine è stato eliminato dalla prima frase. Il Paese di provenienza delle olive deve essere sempre indicato se non coincide con il Paese di produzione dell’olio di oliva. Questa disposizione ha la precedenza rispetto a quella dell’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16) relativa all’indicazione dell’origine degli ingredienti.
Articolo 16 capoverso 1
Il rimando all’OID compare ora per la prima volta, con il titolo completo, all’articolo 12 capoverso 2. Nell’articolo 16 capoverso 1 può essere quindi citato con l’abbreviazione «OID».
Articolo 31
La lista dei funghi commestibili ammessi non può essere esaustiva, altrimenti contrasterebbe con l’abolizione del principio di positività. In linea di principio in Svizzera sono ammessi come derrata alimentare tutti i funghi, a patto che essi soddisfino i requisiti del diritto alimentare. Ciò significa anche che devono essere destinati al consumo alimentare, che non devono essere dannosi per la salute e non devono essere disciplinati dalle disposizioni relative ai Novel Food ai sensi dell’articolo 15 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02). Nell’allegato 4 sono inoltre elencati i funghi commestibili che possono essere immessi sul mercato solo a specifiche condizioni. Oltre alla conformità al diritto alimentare, è necessario considerare se un fungo fa parte della Lista Rossa dei macromiceti minacciati (Lista Rossa1).
Chiunque fabbrica, tratta, immagazzina, trasporta, immette sul mercato, importa, esporta o fa transitare funghi commestibili deve assicurare e documentare, nell’ambito del controllo autonomo, che i suoi
1https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/pubblicazioni/pubblicazioni-biodiversita/lista-rossa-macromiceti.html
Commento alla modifica dell’ordinanza del DFI1
sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile