Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

prodotti rispettino tutti i requisiti del diritto in materia di derrate alimentari. I funghi commestibili finora ammessi dovranno essere pubblicati in una lettera informativa, in modo da rendere esplicito quale sia il loro status Novel Food.

Articolo 34 capoverso 7

Visto che l’elenco dei funghi nell’allegato 4 non contiene più le specie Tuber, esso va adeguato di conseguenza.

Art. 37 capoverso 2 lettera b e capoverso 3

Per impedire gli inganni, anche le derrate alimentari che contengono meno del 3 per cento in massa di tartufi, in riferimento al prodotto finale, devono riportare la dicitura «trifolato al X %», «tartufato al X %» oppure «con X % di tartufi». Nel capoverso 2 il criterio «inferiore all’1 per cento in massa» è sostituito da «inferiore al 3 per cento in massa». Inoltre è abrogato il capoverso 3.

Allegato 1

Nell’allegato 1 «Elenco delle piante, delle parti di piante e dei preparati da esse ottenuti che non sono ammessi nelle derrate alimentari» vengono corretti alcuni refusi. Inoltre è eliminata dall’elenco la pianta «Cheiranthus cheiri L.», già presente con la denominazione «Erysimum cheiri (L.) Crantz». Le denominazioni «Cheiranthus cheiri L.» e «Erysimum cheiri (L.) Crantz» sono infatti sinonimi.

Allegato 4

Nell’allegato 4 sono elencati soltanto i funghi commestibili che possono essere immessi sul mercato solo a specifiche condizioni rilevanti per la protezione della salute. Attualmente si tratta dell’«Amanita caesarea (Scop.) Pers.» (Ovolo buono) e «Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. agg.» (Chiodino). All’occorrenza, questo allegato può essere integrato con altre specie di funghi che possono essere immessi sul mercato solo a specifiche condizioni rilevanti per la salute.

Allegato 11 (Concerne soltanto il testo francese)

Nella versione francese dell’allegato 11 è stato corretto un refuso («min. 4 % masse Azote total» invece di «min. 97 % masse Azote total»).

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni sull’economia

Con le modifiche previste il diritto svizzero viene adeguato allo stato attuale della scienza e della tecnica e al diritto UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l’UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

Commento alla modifica dell’ordinanza del DFI2

sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile