Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dellʼinterno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Allegato

Gli attuali allegati 1 e 2 vengono riuniti in un unico allegato, analogamente allʼelenco dellʼUnione dellʼUE.

Nellʼultima revisione sono stati inseriti i semi di Chia (Salvia hispanica), di seguito «semi di Chia». Essi possono essere utilizzati interi, battuti oppure tritati come ingrediente in tutte le derrate alimentari. Ciò vale per i semi di chia interi (eventualmente battuti o tritati) e non per le loro singole frazioni (es. olio di semi di chia o estratto di proteine di semi di chia). Inoltre, possono essere consegnati anche non trasformati ai consumatori. È emerso che la formulazione «preimballati come tali» nella modifica del 1° maggio 2018 non era univoca. Pertanto viene utilizzata la nuova espressione «non trasformati». Una «derrata alimentare non trasformata» è una derrata alimentare non sottoposta a trasformazione. È considerato non trasformato anche un prodotto diviso, separato, sezionato, affettato, disossato, tritato, scorticato, macinato, tagliato, pulito, guarnito, sgusciato, triturato, refrigerato, congelato, surgelato o scongelato (art. 2 cpv. 1 n. 14 ODerr).

Nel caso in cui i semi di Chia vengano consegnati non trasformati ai consumatori, si richiede una caratterizzazione supplementare. Nella modifica del 1° maggio 2018 non era chiaro in quale modo dovesse essere fornita questa informazione per i semi di Chia offerti sfusi e non trasformati. Con la presente modifica si propone che per i semi di Chia non trasformati e consegnati sfusi ai consumatori si possa fornire unʼinformazione orale, analogamente alle informazioni riguardanti gli ingredienti di derrate alimentari offerte sfuse sul mercato che potrebbero causare allergie o altre reazioni indesiderate. Inoltre, le specificazioni dei semi di Chia devono essere aggiornate conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2354 della Commissione del 14 dicembre 20176.

Nellʼallegato si abroga lʼeccezione per le derrate alimentari geneticamente modificate. Questa eccezione era necessaria poiché le derrate alimentari ottenute da OGM, che nellʼUE rientrano nella definizione di Novel Food, in Svizzera sono soggette alla procedura di autorizzazione OGM e sono quindi considerati prodotti OGM. Nellʼambito di Stretto 3, tuttavia, nellʼODerr si creano ora le condizioni per far sì che questi prodotti di fermentazione siano soggetti anche in Svizzera alla regolamentazione Novel Food (cfr. art. 15 cpv. 2 lett. a e 31 cpv. 5 ODerr). Pertanto, questi stessi prodotti saranno soggetti alla stessa procedura di autorizzazione sia nellʼUE che in Svizzera, il che rende superflua lʼeccezione per le derrate alimentari OGM.

6 Decisione di esecuzione (UE) 2017/2354 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza un ampliamento dellʼuso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 336 del 16.12.2017, pag. 49–51. Commento relativo alla modifica dellʼordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari