Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dellʼinterno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dellʼordinanza del DFI sui nuovi tipi di der-

rate alimentari

I. Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2018 nellʼUE è entrata in vigore la nuova versione del regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti1 (il cosiddetto regolamento Novel Food), che sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 258/972. Sulla base del nuovo regolamento (UE) 2015/2283 il 20 dicembre 2017 è stato emanato nellʼUE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/24703 che istituisce lʼelenco dellʼUnione dei nuovi alimenti. Nellʼelenco dellʼUnione si riportano tutti i nuovi tipi di derrate alimentari autorizzati (nuovi tipi di derrate alimentari e nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali) e anche tutte le derrate alimentari notificate secondo il vecchio regolamento CE Novel Food n. 258/97.

Con la revisione totale della legge sulle derrate alimentari, entrata in vigore il 1° maggio 2017, per motivi di protezione della salute è stato istituito, analogamente allʼUE, un obbligo di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari, basato sul nuovo regolamento (UE) 2015/2283. Da quel momento si è previsto di elencare separatamente, nel regolamento del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari4, i nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali in due allegati diversi.

Dato che dal 27 dicembre 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2917/2470 lʼUE riporta nellʼelenco dellʼUnione tutti i nuovi tipi di derrate alimentari ammessi insieme ai nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali ammessi, per motivi di correlazione è opportuno stilare anche nella legislazione svizzera un solo elenco in un unico allegato. Inoltre, i nuovi tipi di derrate alimentari e i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali rientrano nella stessa definizione (art. 15 cpv. 1 dellʼordinanza del 16 dicembre 20165 sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso, ODerr), si differenziano soltanto dal punto di vista della procedura di autorizzazione.

Qui si propone inoltre di adeguare i requisiti per i semi di chia (Salvia hispanica).

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 6 capoverso 1

Riunendo gli allegati 1 e 2, è necessario adeguare di conseguenza anche lʼarticolo 6 capoverso 1.

1Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, GU L 327 dellʼ11.12.2015, pag. 1.

2Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

3Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce lʼelenco dellʼUnione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72.

4 RS 817.022.2

5 RS 817.02

Commento relativo alla modifica dellʼordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari