Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Articolo 5 capoverso 1 lettera a
Si è precisato che nell’ambito della vendita di merce sfusa la dichiarazione scritta della carne viene richiesta soltanto per la carne intera o in pezzi, come ad es. bistecca, costoletta o spezzatino, e deve essere offerta come carne fresca o trasformata, ovvero marinata o riscaldata. In questo modo è garantito che sia nei banchi di vendita sia nelle aziende gastronomiche vi sia la dichiarazione scritta. Ai fini del principio di proporzionalità si è rinunciato alla dichiarazione scritta per i preparati di carne e i prodotti a base di carne diversi da quelli indicati sopra come prodotti salmistrati crudi e cotti nonché insaccati crudi, cotti e scottati. Questa regolamentazione si applica anche al pesce, tuttavia solo al pesce commestibile, intero, sfilettato o in pezzi. Altri prodotti della pesca non necessitano obbligatoriamente di una dichiarazione scritta della provenienza.
Articolo 5 Capoverso 1 lettera c
Si tratta di un agevolamento per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato. Poiché la formulazione attuale non è chiara, è stata precisata. L’obbligo di informazione secondo l’articolo 34 capoverso 1 lettere a e b si applica alle derrate alimentari immesse sfuse sul mercato soltanto se le indicazioni sulla salute sono fornite scritte. Decade la dicitura riguardante le indicazioni nutrizionali.
Articolo 5 capoverso 1 lettera d
Questa disposizione dava adito ad equivoci, pertanto viene riformulata ai fini di maggiore chiarezza.
L’obbligo di indicare l’aggiunta dell’enzima transglutaminasi per la produzione di preparati di carne e prodotti a base di carne (cfr. la seconda parte della frase introduttiva della lett. d) viene eliminata sulla base di nuove conoscenze scientifiche.
Articolo 5 Capoverso 1 lettera e
Si tratta di un agevolamento per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato. Per le derrate alimentari con le diciture «senza glutine», «con contenuto di glutine molto basso», «privo di lattosio» o «povero di lattosio» nella vendita sfusa ora non è necessaria una dichiarazione del valore nutritivo.
Articolo 5 capoverso 1 lettera f
Si tratta di una precisazione. Si stabilisce che per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato non si debbano indicare le miscele involontarie ai sensi dell’articolo 11 capoverso 5.
Articolo 11 capoverso 4bis
Questo capoverso era già presente nella ex ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr). Alcune parti, erroneamente, non sono state riprese in occasione dell’ultima revisione totale e vengono ora nuovamente inserite.
Articolo 13 capoverso 2
La formulazione al capoverso 2 viene adeguata a quella dell’UE. A livello materiale non vi sono modifiche. Per derrate alimentari facilmente deperibili dal punto di vista microbiologico che di conseguenza poco dopo tempo possono rappresentare un pericolo per la salute umana si intendono quelle derrate alimentari che devono essere conservate refrigerate ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici (ORI, RS 817.024.1) o secondo requisiti di temperatura specifici della presente ordinanza affinché rimangano sicure fino al loro consumo. Il fatto che una derrata alimentare debba essere conservata in frigorifero non comporta sistematicamente l’utilizzo della data di scadenza, poiché l’articolo 24 ORI comprende solo derrate alimentari che, viste le loro caratteristiche,
Commento alla modifica dell’ ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari