Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Secondo questa ordinanza sono ammessi soltanto prodotti che sostituiscono una razione giornaliera intera. Le indicazioni sulla salute non sono autorizzate su questi prodotti (art. 35b ODPPE).
Sono state aggiunte nuove indicazioni sulla salute riguardanti il lattulosio, la creatina e il lattitolo, riprese dal regolamento (UE) n. 432/20122, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/6723 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/6764.
Le indicazioni sulla salute riguardanti il beta-glucano da orzo e l’acido docosaesaenoico DHA sono state nuovamente integrate nell’allegato 14 (regolamenti (UE) n. 440/20115 e 1048/20126).
Inoltre, è stata integrata l’indicazione sulla salute riguardante il beta-glucano dell’avena ai fini dell’armonizzazione con il regolamento (UE) n. 1160/20117. Le condizioni d’uso per le indicazioni sulla salute riguardanti l’acido linoleico sono state corrette. La voce relativa alla vitamina D concerne soltanto la versione francese.
III. Ripercussioni
1. Ripercussioni per la Confederazione
Nessuna.
2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Nessuna.
3. Ripercussioni sull’economia
Sono state riprese diverse agevolazioni per aziende che immettono sul mercato derrate alimentari sfuse. Inoltre, le aziende che effettuano adeguamenti alla ricetta al fine di ridurre il tenore di zuccheri e sale devono avere la possibilità di fornire un’indicazione in merito.
Le modifiche previste mirano ad adeguare il diritto svizzero a quello UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l’UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.
2Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1.
3Regolamento (UE) 2017/672 della Commissione, del 7 aprile 2017, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 24.
4Regolamento (UE) 2017/676 della Commissione, del 10 aprile 2017, che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 98 dell’11.4.2017, pag. 1.
5Regolamento (UE) n. 440/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, concernente lʼautorizzazione e il rifiuto
dellʼautorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 119 del 7.5.2011, pag. 4.
6Regolamento (UE) n. 1048/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativo all’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia, GU L 310 del 9.11.2012, pag. 38.
7Regolamento (UE) n. 1160/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, relativo all’autorizzazione e al rifiuto
dellʼautorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione dei rischi di malattia, GU L 296 del 15.11.2011, pag. 26.
Commento alla modifica dell’4