Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Art. 4 lett. c n. 3 e d
Le espressioni «prodotti animali» e «sottoprodotti di origine animale» vengono adeguate dal punto di vista linguistico alla nuova definizione di cui all’articolo 3 lettera b dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale5 (OSOAn).
Art. 4 lett. e
La definizione di certificato sanitario deve essere adeguata in modo che in futuro esso possa essere disponibile anche in formato elettronico.
In virtù dell’articolo 21 capoverso 3 il DFI stabilirà i requisiti dei certificati sanitari elettronici. Il certificato sanitario deve essere firmato elettronicamente dall’autorità competente.
Per il certificato sanitario elettronico valgono gli stessi requisiti che per quello in formato cartaceo. Deve quindi essere allegato alla partita (art. 21 cpv. 1), vale a dire che deve poter essere presentato alle autorità di controllo sul posto in formato elettronico (ad es. tramite smartphone o tablet).
Art. 4 lett. f
Il DVCE si chiama ora DSCE (documento sanitario comune di entrata). Questa nuova abbreviazione viene ora utilizzata in tutta l’ordinanza. La corrispondente definizione e il rimando al nuovo regolamento sui controlli UE devono essere aggiornati.
Art. 4 lett. g
La definizione di TRACES e il rimando al nuovo regolamento sui controlli UE devono essere aggiornati.
Art. 4 lett. h
La definizione di partita viene precisata e adeguata a quella del nuovo regolamento sui controlli UE.
Art. 4 lett. o
La definizione di posto di ispezione frontaliero viene precisata e adeguata a quella del nuovo regolamento sui controlli UE.
Art. 11
I requisiti per la reimportazione delle partite respinte devono essere precisati e formulati più chiaramente (cpv. 1).
Le disposizioni devono inoltre essere allentate in due punti:
adesso dovrebbe essere possibile anche la reimportazione di merci che pur adempiendo alle condizioni di importazione del Paese terzo sono state rifiutate dall’importatore per motivi economici (ad es. ordinazione errata, confezione sbagliata). Il capoverso 1 viene riformulato in questo senso. A causa di questo adeguamento la rubrica viene rinominata: «Reimportazione delle partite respinte o rifiutate».
Per i prodotti animali in contenitori con sigilli intatti in futuro sarà sufficiente una conferma da parte dell’impresa di spedizione (cpv. 2).
Il capoverso 3 resta invariato.