Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Art. 71
Le possibili misure, oltre a sequestro, respingimento o confisca, devono essere completate e meglio descritte in accordo con il nuovo regolamento sui controlli UE. In questo contesto si parla ora di «trasformazione o trattamento» che deve soddisfare determinati scopi, essere efficace e senza rischi nonché essere documentato. Possibili esempi sono il riscaldamento per uccidere eventuali agenti patogeni (trattamento) o la trasformazione di carne non adatta al consumo in alimenti per animali da compagnia. Ora questo tipo di misura può essere applicato anche agli animali. Potrebbe trattarsi ad esempio di un trattamento contro i parassiti per evitare agli animali di essere ritrasportati nel Paese di provenienza. Una trasformazione o un trattamento sono ora pensabili anche in caso di rischio di epizoozie, se non comportano nessun ulteriore pericolo. La limitazione per cui i prodotti trasformati non possono più essere utilizzati come derrate alimentari o alimenti per animali viene stralciata. I prodotti animali possono essere trasformati o trattati anche per un altro scopo ammesso (ad es. riciclaggio in impianti di produzione di biogas o quali prodotti intermedi per cosmetici).
In caso di lacune minime che non comportano rischi possono essere disposte misure diverse dal trattamento, ad esempio il nuovo imballaggio di merci in caso di danneggiamento della confezione esterna.
Con l’adeguamento dell’articolo 71 le autorità competenti (servizio veterinario di confine e autorità cantonali [v. anche art. 82 e art. 84 più sotto]) ottengono maggior flessibilità.
Art. 72 cpv. 1 lett. c
Cfr. informazioni all’ultimo paragrafo del punto 1 (Situazione iniziale).
Art. 72 cpv. 1 lett. e
Anche i prodotti animali per i quali, a causa di motivi contemplati dalla legislazione sulle epizoozie o sull’igiene delle derrate alimentari, non è possibile la rispedizione nel Paese di provenienza o il proseguimento del trasporto devono essere confiscati. Con questo adeguamento viene colmata un’involontaria lacuna legislativa.
Art. 81 rubrica (concerne solo il testo francese)
Nella versione francese la parola «postal» deve essere eliminata (adeguamento alla versione tedesca). Inoltre il termine «privés» viene sostituito da «particuliers» così da uniformare l’utilizzo del termine al resto dell’ordinanza.
Art. 82 cpv. 1
Le misure della competente autorità cantonale devono servire a proteggere la salute umana e animale. Questo principio, già citato all’articolo 84, va ripreso per armonizzazione anche nell’articolo 82.
Art. 82 cpv. 2
Per i prodotti animali, le misure che possono essere disposte dalle autorità competenti devono ora corrispondere a quelle del servizio veterinario di confine. In tal modo, le autorità cantonali competenti in futuro avranno a disposizione una più ampia scelta di possibili misure. Queste dovranno però in ogni caso interessare l’intera partita. L’eventuale disposizione di un successivo controllo veterinario di confine deve essere preventivamente concordata con il relativo posto d’ispezione frontaliero.
Art. 82 cpv. 3
Questa disposizione rimane invariata.