Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Art. 12 cpv. 1 lett. b
I possibili scopi d’uso come campioni vengono formulati più chiaramente. Ora tutti i campioni destinati a scopi di ricerca, diagnostici e analitici rientrano sotto l’articolo 12. La formulazione «campioni per studi particolari o analisi» viene abbandonata: non è chiara ed è causa di interrogativi nell’esecuzione.
Art. 12 cpv. 3
I contenuti di questa disposizione restano invariati. L’abbreviazione OSOAn essendo già stata introdotta all’articolo 4 lettera d, va utilizzata per il rimando all’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale.
Art. 14
Per lettere e pacchi destinati a privati e per tutti i prodotti animali devono ora valere le stesse disposizioni che nel traffico turistico. Sinora tale principio era applicabile solo per le derrate alimentari. In questo modo in futuro sarà possibile ricevere per lettera o pacco anche sottoprodotti di origine animale che possono essere importati dai viaggiatori per il consumo privato.
Art. 15 cpv. 1
Il capoverso deve essere formulato in modo più generico. I prodotti soggetti a un controllo veterinario di confine non sono obbligatoriamente voci della tariffa doganale o prodotti composti. Contemporaneamente, in futuro dovrebbe anche essere possibile esentare in generale dall’obbligo di controllo prodotti che concernono più voci della tariffa doganale.
Art. 17 cpv. 2 e 3
A causa di una recente modifica tecnica al programma TRACES effettuata dall’UE, gli importatori possono ora essere registrati solo dalle competenti autorità cantonali. La regolamentazione previgente prevedeva che gli importatori che non sono registrati contemporaneamente anche come aziende di destinazione venissero registrati dall’USAV. Ora ciò non è più possibile per motivi tecnici. Di conseguenza, in futuro le autorità cantonali dovranno registrare anche quelle persone (cpv. 2) e la competenza dell’USAV decade (cpv. 3).
L’assegnazione dei diversi ruoli in TRACES non deve più essere regolamentata. Da un lato la regolamentazione è troppo dettagliata per un’ordinanza federale. Dall’altro non è più necessaria perché in futuro tutti gli importatori saranno registrati dai Cantoni. Quali ruoli vengono assegnati alle persone registrate deve essere comunicato ai Cantoni nell’ambito della loro formazione.
Art. 17 cpv. 5 e 8
I requisiti per l’accesso a TRACES da parte di importatori e persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono essere mitigati. Da ora è sufficiente la trasmissione interna all’azienda delle conoscenze necessarie. In questo caso non è necessaria una formazione da parte dell’USAV (cpv. 5).
Nel capoverso 8 si specifica che l’USAV propone la sua formazione a titolo gratuito.
Art. 18 cpv. 2bis
Alle autorità competenti di alcuni Paesi terzi è possibile registrare o trasmettere elettronicamente direttamente in TRACES i dati sulle partite da esportare. Gli utenti in Svizzera possono avere accesso a questi dati e copiarli direttamente in una nuova notifica preventiva. In questo modo è possibile evitare errori di trascrizione e sbrigare in modo più efficiente le notifiche. Le persone responsabili devono ora essere obbligate ad utilizzare questa opportunità.