Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Art. 22 cpv. 1bis

Per evitare l’introduzione o la trasmissione di agenti patogeni, le partite devono essere imballate in modo sicuro. A questo scopo nessun prodotto animale o secrezione come ad esempio sangue, liquido tissutale, feci e urine deve poter fuoriuscire o defluire. Se l’imballaggio non corrisponde alle disposizioni, il servizio veterinario di confine può disporre delle misure (v. anche art. 67).

Art. 23

Il titolo viene precisato. In questo modo viene espresso già nel titolo che questa disposizione non concerne unicamente le temperature durante il trasporto, bensì anche quelle durante l’immagazzinamento.

Art. 24 cpv. 2 lett. a

Deve essere chiarito che il trasporto verso il servizio veterinario di confine deve avvenire non solo immediatamente ma anche per via diretta. Dato che, fino alla fine del controllo veterinario di confine, la partita può comportare rischi potenziali, questa deve essere portata al controllo il più rapidamente possibile e senza deviazioni. Sono fatti salvi i lavori come disimballaggio e rifacimento dell’imballaggio che sono necessari alla preparazione conforme alle norme vigenti. Le partite commerciali continuano quindi a non poter essere trasportate come bagaglio.

Art. 24 cpv. 2 lett. b

In futuro i documenti di accompagnamento dovranno poter essere messi a disposizione anche in formato elettronico.

Art. 31

Cfr. informazioni all’ultimo paragrafo del punto 1 (Situazione iniziale).

Art. 39 cpv. 1 lett. e

I requisiti per l’imballaggio della partita (art. 22 cpv. 1bis) devono valere anche per il transito.

Art. 51 cpv. 4

Cfr. informazioni all’ultimo paragrafo del punto 1 (Situazione iniziale).

Art. 52 cpv. 1 lett. a nota a piè di pagina

Nella nota a piè di pagina viene aggiornato il rimando al regolamento (UE) n. 142/2011.

Art. 58 cpv. 2

Da un punto di vista tecnico, la previgente limitazione dell’elenco dei possibili controlli sui prodotti animali non è sensata. Un controllo fisico può comprendere anche la verifica del mezzo di trasporto e dell’identificazione (etichettatura ai sensi degli art. 10 e 20 della presente ordinanza per i prodotti animali, microchip ecc. per gli animali). Il capoverso corrispondente va completato in questo senso.

Art. 64 cpv. 3

In futuro, l’USAV deve poter ordinare maggiori controlli anche in caso di elevato rischio di epizoozia. In caso di rischi legati alla sicurezza delle derrate alimentari può essere sensato limitare il rafforzamento dei controlli a determinate aziende di provenienza. La legislazione va completata di conseguenza.