Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Art. 65

In futuro la riduzione della frequenza dei controlli deve poter essere possibile per tutti i tipi di controllo. La frequenza non si baserà più su rigide prescrizioni giuridiche ma si orienterà su una continua analisi dei rischi. I fattori presi in considerazione per tale analisi comprendono la natura dei prodotti animali, risultati di controlli passati, il profilo regionale del Paese di esportazione e altri dati scientifici. La relativa continua analisi dei rischi viene effettuata con l’aiuto di TRACES. Per le importazioni a basso rischio di infrazione delle norme di polizia sanitaria o di igiene delle derrate alimentari, l’USAV può di conseguenza ridurre i controlli.

Art. 67 lett. b

Le partite sono non conformi anche quando durante l’immagazzinamento non vengono rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario (cfr. art. 23). Il capoverso viene completato di conseguenza.

Art. 67 lett. h e i

Le lettere h e i non subiscono nessuna modifica. Poiché viene introdotta la lettera j, la parola «oppure» deve essere tolta dalla fine della lettera h e messa ora alla fine della lettera i.

Art. 67 lett. j

Le partite sono non conformi anche quando l’imballaggio non soddisfa i requisiti di

cui all’articolo 22 capoverso 1bis. Il capoverso viene completato di conseguenza.

Art. 68 cpv. 1 lett. c

Il testo viene adeguato a quello del nuovo regolamento sui controlli UE. I possibili metodi di trasformazione o trattamento sono descritti all’articolo 71.

Art. 68 cpv. 2bis

Ora il servizio veterinario di confine può eccezionalmente e a determinate condizioni disporre delle misure solo per una parte della partita. In casi particolari debitamente motivati, questa possibilità può evitare che una partita in parte non conforme debba essere completamente distrutta.

Art. 70 cpv. 1 e 4

I capoversi 1 e 4 corrispondono ai capoversi 1 e 3 in vigore.

Art. 70 cpv. 2

Per quel che riguarda il termine per la rispedizione non si distingue più tra animali e prodotti animali. Ciò per ragioni di armonizzazione e di mancanza di infrastrutture per lo stoccaggio delle partite non conformi.

Art. 70 cpv. 3

I criteri per la rispedizione vengono riordinati e completati. In tal modo si intende garantire che le partite respinte possano essere rispedite per via diretta e solo con l’accordo del Paese di destinazione.

Art. 70 cpv. 5

Secondo gli standard internazionali (Codex Alimentarius linea guida CAC/GL 25-1997) in caso di respingimento, se appropriato le autorità competenti del Paese di provenienza devono essere informate. Questa disposizione deve quindi essere ripresa nella legislazione svizzera.