Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)

I. Situazione iniziale

In passato si è posta spesso la questione della necessità, dal punto di vista della sicurezza alimentare, di prescrivere una mungitura due volte al giorno. La precisazione della definizione di latte nell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA, RS 817.022.108) implica un adattamento anche nell’OIgPL.

II. Commento alle singole disposizioni Art. 10 cpv. 1 lett. h

La definizione di latte nell’articolo 32 capoverso 1 ODOA viene adattata con la presente revisione. Si specifica nel concreto che il latte è il prodotto ricavato, attraverso una o più mungiture, dalla normale secrezione mammellare di uno o più mammiferi di cui all’articolo 2 lettera a ODOA.

Il requisito secondo cui possa essere consegnato solo latte vaccino munto almeno due volte al giorno è obsoleta dal punto di vista del diritto alimentare. L’articolo 10 capoverso 1 lettera h dell'OlgPL deve essere pertanto abrogato.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni sull'economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

Commento relativo alla modifica dell'Ordinanza concernente l’igiene nella produzione lattiera