Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine
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Art. 84 cpv. 4
Per i prodotti animali, le misure che possono essere disposte dalle autorità competenti devono ora corrispondere a quelle del servizio veterinario di confine. In tal modo, le autorità cantonali competenti in futuro avranno a disposizione una più ampia scelta di possibili misure. Queste dovranno però in ogni caso interessare l’intera partita. L’eventuale disposizione di un successivo controllo veterinario di confine deve essere preventivamente concordata con il relativo posto d’ispezione frontaliero. Si rimanda alla disposizione dell’articolo 82 capoverso 2 al fine di non doverla ripetere in questo capoverso.
Art. 98 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g
Per registrare i risultati delle analisi, i laboratori in questione devono essere registrati in TRACES. La legislazione viene completata in tal senso.
Art. 103 cpv. 1 lett. c
Per ragioni di completezza, i costi di cui all’articolo 64 capoverso 2 devono essere elencati anche qui.
Art. 103 cpv. 1 lett. ebis
È necessario creare una base esplicita affinché i costi dovuti a misure cautelative da adottare temporaneamente in futuro possano in ogni caso essere fatturati all’importatore. Finora l’assunzione dei costi da parte dell’importatore avveniva tramite il rimando alle relative soggiacenti decisioni dell’UE sulle misure cautelative.
Art. 107 cpv. 2 e 109 cpv. 4
Cfr. informazioni all’ultimo paragrafo del punto 1 (Situazione iniziale).
4 Ripercussioni finanziarie e sul personale
1. Ripercussioni per la Confederazione
La presente revisione non affida alla Confederazione nuovi compiti, pertanto non causa né oneri finanziari aggiuntivi né ripercussioni sul personale. Ne deriverà una trascurabile diminuzione degli oneri per l’USAV, dato che non dovrà più registrare in TRACES gli importatori che non sono anche aziende di destinazione. Negli ultimi due anni l’USAV ha effettuato circa 6 nuove registrazioni di questo tipo all’anno. Dato che non è necessario effettuare accertamenti sul posto, il tempo impiegato per le registrazioni è stato di circa 10 minuti per importatore.
2. Ripercussioni per i Cantoni
Per i Cantoni vi sarà un minimo onere aggiuntivo dovuto alla registrazione degli importatori che non sono anche aziende di destinazione, compito che riprendono dall’USAV. Si deve presupporre che l’onere per i Cantoni sarà dell’ordine di grandezza di quello sostenuto finora dall’USAV (cfr. spiegazioni al n. 4.1)
3. Ripercussioni per l’economia
La presente revisione non comporta ripercussioni negative sull’economia. In alcuni punti viene ridotto l’onere amministrativo per gli importatori.
Inoltre, in futuro le misure del servizio veterinario di confine potranno riferirsi anche solo a una parte della partita. In casi particolari debitamente motivati questa possibilità può impedire che una partita solo in parte non conforme debba essere completamente distrutta. Questa regolamentazione è anch’essa vantaggiosa per gli importatori.