Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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Articolo 7

Emendamenti

1. Le Parti possono concordare per scritto di modificare il presente Accordo. Eventuali emendamenti ai sensi del presente articolo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica delle Parti dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne o nella data concordata dalle Parti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un comitato misto istituito in virtù di un accordo incorporato può decidere di modificare un allegato, un’appendice, un protocollo o una nota di quell’accordo incorporato nel rispetto delle disposizioni di cui all’accordo incorporato in questione.

Articolo 8

Riesame

Al fine di conservare e sviluppare le strette relazioni commerciali ed economiche esistenti, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti devono condurre consultazioni esplorative allo scopo di sostituire, modernizzare o sviluppare il presente Accordo. Le Parti possono tenere in considerazione:

(a) sviluppi nelle relazioni tra le Parti nonché tra ciascuna delle Parti e Parti terze;

(b) sviluppi all’interno di forum internazionali, in particolare dell’Organizzazione mondiale

del commercio (OMC); e

(c) ulteriori settori, come quello dell’agevolazione degli scambi, del commercio di servizi,

della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, del lavoro, dell’ambiente, delle misure di difesa commerciale e della composizione delle controversie.

Articolo 9

Entrata in vigore, applicazione provvisoria e cessazione

1. Fatta eccezione unicamente per eventuali termini di preavviso che precedono la denuncia o la cessazione, le disposizioni degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea che consentono l’autenticazione dei testi, l’entrata in vigore, l’applicazione provvisoria, la durata, la denuncia o la cessazione non sono incorporate nel presente Accordo.

2. Il presente Accordo è approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure nazionali.

3. Il presente Accordo entra in vigore alla cessazione dell’applicabilità al Regno Unito degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea, a condizione che entro quella data le Parti abbiano notificato reciprocamente che hanno espletato le rispettive procedure nazionali.