Avamprogetto Accordo commerciale

Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine

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Articolo 2

Definizioni e interpretazione

1. All’interno del presente Strumento si intende per:

(a) «mutatis mutandis», con le modifiche tecniche necessarie all’applicazione degli Accordi

commerciali tra Svizzera e Unione europea come se fossero stati conclusi tra le Parti, tenendo in considerazione l’oggetto e il fine del presente Accordo;

(b) «accordi incorporati», le disposizioni degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione

europea come inserite nel presente Strumento e da esso modificate;

(c) «presente Strumento», i presenti articoli 1–9 e le disposizioni di cui agli allegati che

modificano gli accordi incorporati; e

(d) «presente Accordo», il presente Strumento e gli accordi incorporati.

2. All’interno di un accordo incorporato, per «presente Accordo» si intende l’accordo incorporato.

Articolo 3

Obiettivo

Il principale obiettivo del presente Accordo è di preservare le relazioni commerciali attualmente in essere tra le Parti in virtù degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea e di mettere a disposizione una piattaforma per l’ulteriore liberalizzazione degli scambi e l’ulteriore sviluppo di tali relazioni commerciali.

Articolo 4

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente Accordo si applicano, nella misura e alle condizioni previste dagli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea in vigore immediatamente prima che abbiano cessato di essere applicabili al Regno Unito, alla Svizzera, da una parte, e al Regno Unito e ai seguenti territori per le cui relazioni con l’estero questo è responsabile, dall’altra:

(a) Gibilterra;

(b) Isole del Canale e Isola di Man; e

(c) Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia a Cipro.