Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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Articolo 2
Definizioni e interpretazione
1. All’interno del presente Strumento si intende per:
(a) «mutatis mutandis», con le modifiche tecniche necessarie all’applicazione degli Accordi
commerciali tra Svizzera e Unione europea come se fossero stati conclusi tra le Parti, tenendo in considerazione l’oggetto e il fine del presente Accordo;
(b) «accordi incorporati», le disposizioni degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione
europea come inserite nel presente Strumento e da esso modificate;
(c) «presente Strumento», i presenti articoli 1–9 e le disposizioni di cui agli allegati che
modificano gli accordi incorporati; e
(d) «presente Accordo», il presente Strumento e gli accordi incorporati.
2. All’interno di un accordo incorporato, per «presente Accordo» si intende l’accordo incorporato.
Articolo 3
Obiettivo
Il principale obiettivo del presente Accordo è di preservare le relazioni commerciali attualmente in essere tra le Parti in virtù degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea e di mettere a disposizione una piattaforma per l’ulteriore liberalizzazione degli scambi e l’ulteriore sviluppo di tali relazioni commerciali.
Articolo 4
Applicazione territoriale
Le disposizioni del presente Accordo si applicano, nella misura e alle condizioni previste dagli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea in vigore immediatamente prima che abbiano cessato di essere applicabili al Regno Unito, alla Svizzera, da una parte, e al Regno Unito e ai seguenti territori per le cui relazioni con l’estero questo è responsabile, dall’altra:
(a) Gibilterra;
(b) Isole del Canale e Isola di Man; e
(c) Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia a Cipro.