Avamprogetto Accordo commerciale
Consultazione 2019/37: Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito · 86 pagine
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Articolo 5
Mantenimento dei termini
1. Salvo altrimenti disposto dal presente Strumento:
(a) la parte rimanente di un termine previsto dagli Accordi commerciali tra Svizzera e
Regno Unito non ancora concluso deve essere incorporata nel presente Accordo; e
(b) se un termine previsto dagli Accordi commerciali tra Svizzera e Regno Unito è
concluso, le Parti continuano ad applicare i diritti e gli obblighi che ne derivano.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, rimane impregiudicato ogni riferimento a un termine di cui agli accordi incorporati, in relazione a una procedura o ad altra materia amministrativa, come il riesame, la procedura di un comitato o la notifica.
Articolo 6
Comitati misti
1. Un comitato misto istituito dalle Parti nell’ambito di un accordo incorporato deve, in particolare, garantire il corretto funzionamento dell’accordo incorporato al cessare dell’applicabilità al Regno Unito degli Accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea.
2. Il comitato misto istituito dalle Parti nell’ambito dell’Accordo di libero scambio incorporato, oltre alla sua funzione di cui al paragrafo 1, deve garantire il corretto funzionamento del presente Strumento.
3. A scanso di equivoci, qualsiasi decisione adottata da un comitato misto istituito nell’ambito di un accordo commerciale tra Svizzera e Unione europea e in vigore immediatamente prima della cessazione della sua applicabilità al Regno unito, nella misura in cui concerni le Parti del presente Accordo, deve essere considerata come adottata, mutatis mutandis, dal comitato misto istituito dalle Parti nell’ambito del rispettivo accordo incorporato.