Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/44: Modifica dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Identificazione automatica di targhe di controllo · 9 pagine
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vengono identificate automaticamente e confrontate con una banca dati, in cui è registrato a quali veicoli non si applica il divieto di circolazione.
Dal punto di vista giuridico, la richiesta del Cantone Ginevra può essere soddisfatta poiché l'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità RS 941.261) viene completata con normative su sistemi quali il CIRCAM. Questa aggiunta è l’oggetto della presente consultazione.
1.2 Situazione giuridica
L’articolo 1 capoverso 1 della legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari (LMD;
RS 741.03) prevede che secondo tale legge le violazioni delle norme di circolazione stradale della Confederazione possono essere perseguite con multe disciplinari nell'ambito di una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare). La procedura della multa disciplinare di cui all’articolo 2 lettera b LMD è tuttavia esclusa in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine, ad eccezione dell'accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ammessi in base alle prescrizioni della legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20).
Tra le altre cose, la legge sulla metrologia si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione ufficiale di fatti e per i quali in un'ordinanza il DFGP ha emanato le prescrizioni necessarie atte a definire i requisiti metrologici specifici degli strumenti di misurazione (art. 5 LMetr e art. 3 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione; OStrM, RS 941.210). Gli strumenti di misurazione per il monitoraggio del traffico stradale sono regolamentati nell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità.
Se sistemi come il CIRCAM vengono regolamentati nell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità e ammessi ai sensi della legge sulla metrologia, soddisfano i requisiti della legge sulle multe disciplinari per sistemi di monitoraggio automatici, che possono essere impiegati per l'individuazione delle infrazioni al codice stradale e il perseguimento di tali infrazioni nella procedura della multa disciplinare.
L’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità attualmente in vigore non limita l'impiego degli strumenti di misurazione alle infrazioni al codice della strada, che vengono perseguite nella procedura della multa disciplinare. Anzi l’ordinanza si applica senza una tale restrizione agli "strumenti di misurazione per il controllo ufficiale della velocità nella circolazione stradale" e agli "strumenti di misurazione per la sorveglianza ufficiale della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale" (art. 2 lett. a e b dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità).
Anche per sistemi quali il CIRCAM la revisione pianificata dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità non prevede nessuna restrizione di utilizzo per infrazioni, che possono essere perseguite nella procedura della multa disciplinare. L'ordinanza dovrebbe anzi applicarsi in maniera generale agli "strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale". Al fine di rilevare comportamenti illegali nella circolazione stradale, tali strumenti di misurazione sono per definizione (art. 3 cpv. 1 lett. c) utilizzati per acquisire automaticamente le targhe di controllo di veicoli e confrontarle con le banche dati.
Con la revisione dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità vengono regolamentati solo gli aspetti tecnici dell’identificazione automatica delle targhe di controllo. Le nuove disposizioni non costituiscono una base giuridica sufficiente per l'impiego degli strumenti di misurazione. Le rispettive autorità competenti devono decidere ogni qualvolta in merito a tale utilizzo. Nella fattispecie ci si chiederà regolarmente se c'è una sufficiente base giuridica e se le direttive in materia di protezione dei dati sono rispettate.