Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/44: Modifica dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Identificazione automatica di targhe di controllo · 9 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Diritto sostanziale
La modifica dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità si basa sull'articolo 5 LMetr e sull'articolo 3 OStrM. Il DFGP è pertanto abilitato ad emanare disposizioni specifiche per gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale e ad assoggettare tali strumenti di misurazione all'ordinanza sugli strumenti di misurazione e alla legge sulla metrologia.
Gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale non sono regolamentati dal diritto dell'Unione europea e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazioni della conformità (RS 0.946.526.81; articolo 3 e allegato 1 capitolo 11).
Data questa situazione iniziale, gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale possono essere regolamentati a livello nazionale. Le disposizioni previste devono essere notificate all'OMC e all'AELS come progetti di norme tecniche.
5.2 Diritto di consultazione
La modifica dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità non rientra nell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo; RS 172.061); una consultazione non è quindi obbligatoria. A causa del gran numero di possibilità d’impiego degli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale il DFGP ha deciso tuttavia di effettuare una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 2 e art. 5 cpv. 1 lett. b LCo).