Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/44: Modifica dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Identificazione automatica di targhe di controllo · 9 pagine

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Art. 2 Campo d'applicazione

Nell'articolo 2 il campo d'applicazione deve essere esteso agli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale. La formulazione della lettera c mette in chiaro che l'ordinanza si applica solo agli strumenti di misurazione impiegati per l’identificazione automatica ufficiale di targhe di controllo nella circolazione stradale. Tale formulazione si riferisce all’articolo 3 capoverso 1 lettera a numero 5 OStrM (campo d'applicazione, "determinazione ufficiale di fatti").

Art. 3 Definizioni

Nell'articolo 3 si deve definire la nuova categoria di strumenti di misurazione. Unitamente aI campo d'applicazione ai sensi dell'articolo 2 la definizione determina quali strumenti di misurazione sottostanno all’ordinanza del DFGP e quindi anche all'ordinanza sugli strumenti di misurazione e alla legge sulla metrologia.

La definizione proposta si allaccia al principio di funzionamento degli strumenti di misurazione ("per ... rilevare automaticamente le targhe di controllo di veicoli per confrontarle con le banche dati") e specifica lo scopo previsto ("al fine di accertare l'esistenza di comportamenti illegali nella circolazione stradale").

Non rientrano nella definizione gli apparecchi per l’identificazione automatica di targhe di controllo utilizzati per altri scopi. La definizione di cui all'articolo 3 e il campo d'applicazione ai sensi dell'articolo 2 non riguardano pertanto ad esempio sistemi per la ricerca automatica di veicoli. Un esempio di ciò è il sistema utilizzato dal 2005 dal corpo delle guardie di confine (cfr. sopra al numero 1.1). Questo sistema sottostà inoltre all'ordinanza del 4 aprile 2007 sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.053).

Art. 4 Requisiti essenziali / Allegato Requisiti specifici

Uno strumento di misurazione può essere immesso sul mercato solo se soddisfa i requisiti fondamentali regolamentati nell'allegato 1 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione e nelle ordinanze specifiche concernenti lo strumento di misurazione (art. 5 cpv. 1 lett. a OStrM).

I requisiti specifici degli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale devono essere definiti in un nuovo numero 3 dell'allegato dell’ordinanza. I requisiti sono selezionati in modo tale da garantire un’identificazione affidabile delle targhe di controllo (allegato n. 3.1), la corretta determinazione del momento dell'acquisizione (allegato n. 3.2) e la cancellazione automatica dei dati non rilevanti (allegato

n. 3.3).

Gli utilizzatori di strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale, che per i loro strumenti di misurazione devono soddisfare requisiti più severi di quelli previsti dall'ordinanza, possono formulare i requisiti supplementari al momento del loro acquisto e subordinare quest’ultimo al soddisfacimento dei requisiti supplementari.

Art. 5 Procedure per l’immissione sul mercato

Uno strumento di misurazione può essere immesso sul mercato solo se ha passato una procedura di valutazione della conformità o una procedura d’ammissione (art. 5 cpv. 1 lett. b OStrM). Le ordinanze specifiche del DFGP concernenti lo strumento di misurazione stabiliscono per quali casi si deve effettuare una procedura di valutazione della conformità e per quali casi una procedura d’ammissione (art. 5 cpv. 2 OStrM).