Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/44: Modifica dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Identificazione automatica di targhe di controllo · 9 pagine

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periodi di dieci anni (i primi dieci anni iniziano con l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie).

– Gli strumenti di misurazione immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della normativa, devono essere sottoposti a verificazione successiva al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore di detta normativa. In questo modo si garantisce che non si possano più utilizzare gli strumenti di misurazione, che non soddisfano i requisiti della nuova normativa. Ci si deve attendere che non tutti gli strumenti di misurazione già immessi sul mercato potranno soddisfare i requisiti relativi alla cancellazione dei dati di rilevamento (allegato n. 3.3). In questo caso le disposizioni transitorie prevedono che l'utilizzatore possa ciononostante far sottoporre alla verificazione successiva gli strumenti di misurazione, se fornisce la prova che l'uso è consentito dalla legge.

Questa prova potrebbe ad esempio essere fornita dall'utilizzatore presentando al METAS la decisione dell'autorità competente per l'impiego di strumenti di misurazione, unitamente al risultato positivo di chiarimenti in merito alle basi giuridiche dell'utilizzo e al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni potranno essere adottate al più presto nella seconda metà del 2019. Previa consultazione, la data di entrata in vigore sarà determinata in via definitiva, quando sarà chiaro in che misura le modifiche al progetto sono opportune.

3 Conseguenze

L'aggiunta all’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità di disposizioni relative agli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale assicura che tali strumenti di misurazione identifichino in modo affidabile le targhe di controllo, determinino correttamente il momento dell'acquisizione e cancellino automaticamente i dati non rilevanti.

Quali implicazioni personali e finanziarie avrà l'impiego di strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale nelle singole comunità, che decidono in merito all'uso di tali strumenti di misurazione, dipenderà dal tipo e dall’ambito di utilizzo.

Il METAS effettuerà le ammissioni e le verificazioni successive degli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale e riscuoterà i dovuti emolumenti conformemente all’ordinanza del 5 luglio 2006 sugli emolumenti

dell’Istituto federale di metrologia (RS 941.298.2; Oem-METAS).

4 Relazione con il programma di legislatura

La modifica dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità non è contenuto nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015-2019 (FF 2016 4605).