Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/44: Modifica dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Identificazione automatica di targhe di controllo · 9 pagine

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Per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori l'articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità prevede come procedura per l'immissione sul mercato l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale in conformità all'allegato 5 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Questa procedura deve applicarsi anche agli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale. Gli strumenti di misurazione diventano quindi sistemi automatici di monitoraggio ammessi dalla legge sulla metrologia ai sensi dell'articolo 2 lettera b LMD (cfr. sopra al n. 1.2).

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

La stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione deve essere controllata periodicamente durante l’intero periodo della loro utilizzazione (art. 24 cpv. 1 OStrM). Le ordinanze specifiche del DFGP concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono le procedure applicabili a ogni strumento e determinano la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata (art. 24 cpv. 3 OStrM).

Per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e gli strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa dei semafori l'articolo 6 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità prevede la verificazione successiva annuale come procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Questa procedura deve applicarsi anche agli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale. La verificazione successiva deve essere effettuata ogni cinque anni. La scadenza di verificazione successiva significativamente più lunga rispetto a quella per le altre categorie di strumenti di misurazione è giustificata dal fatto che gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale sono tecnicamente meno complessi degli strumenti di misurazione delle altre categorie. Il METAS può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare la scadenza della verificazione successiva, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono (art. 6 cpv. 3 OStrM).

Art. 8a Disposizioni transitorie della modifica del …

Per le categorie di strumenti di misurazione, che sottostanno ora alla legge sulla metrologia, si deve chiarire cosa si applica agli strumenti di misurazione immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Se le nuove norme non prevedono alcun regime transitorio, in tal caso si applicano dall'entrata in vigore a tutti gli strumenti di misurazione, che rientrano nel loro campo di applicazione. Per gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale ciò significherebbe che a partire da quel momento sono suscettibili di essere utilizzati solo strumenti di misurazione, che sono stati approvati con la procedura di ammissione ordinaria e sottoposti alla verificazione iniziale. Questo non sembra appropriato, poiché tali strumenti di misurazione saranno disponibili solo qualche tempo dopo l'entrata in vigore delle norme.

Per questo motivo è previsto un regime transitorio, che disciplina due costellazioni:

– I tipi di strumenti di misurazione immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della normativa sono considerati approvati con la procedura di ammissione ordinaria. Le disposizioni dell'allegato 5 OStrM sono pertanto applicabili per analogia, in particolare anche il numero 1.1.8, in base al quale il certificato d’ammissione è valido per dieci anni dalla sua data di emissione e successivamente può essere rinnovato per ulteriori