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Consultazione 2019/47: Rapporto concernente la visione, la strategia e la concezione del catasto delle condotte svizzero (rapporto sul catasto delle condotte svizzero) · 40 pagine

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A Visione e strategia

1 Situazione iniziale

1.1 Mandato politico

Negli ultimi anni, vari interventi politici a livello nazionale hanno affrontato i temi dello sfruttamento del sottosuolo e della mancanza di una documentazione sufficiente (ad esempio: mozione 09.4067 del Consigliere degli Stati Gutzwiler «Il sottosuolo nel caos», postulato 13.3108 della consigliera nazionale Trede «Fratturazione idraulica in Svizzera», postulato 11.3229 della consigliera nazionale Riklin «Uso del sottosuolo»).

Sulla base del rapporto del Consiglio federale sull’uso del sottosuolo «Bericht des Bun-desrates zur Nutzung des Untergrundes in Erfüllung des Postulats 11.3229, Kathy Riklin, vom 17. März 2011», un gruppo di lavoro interdipartimentale della Confederazione, sotto l'egida dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), si è occupato della questione. Un elemento chiave individuato in questo contesto è il catasto delle condotte (acqua, acque di scarico, gas, teleriscaldamento, elettricità, comunicazioni, ecc.). L'Ufficio federale di topografia swisstopo è stato incaricato di chiarire la questione.

Nel 2017 è stato pubblicato uno studio di fattibilità4 al riguardo, che conclude che un «catasto delle condotte svizzero» non solo è fattibile, ma risponde anche all'esigenza di una migliore documentazione del sottosuolo. A seguito di ciò è stato costituito un gruppo di lavoro paritetico «catasto delle condotte svizzero», che ha redatto il presente documento.

1.2 Basi e norme giuridiche

Esistono diverse basi giuridiche a livello federale, cantonale e comunale, nonché norme svizzere relative all'oggetto del catasto delle condotte:

1.2.1 Disposizioni di diritto federale

Costituzione federale (RS 101), articolo 75a (misurazione):

- La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

- La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

- Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.

Legge federale sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62), articolo 3 capoverso 1 lettera c

Per geodati di base si intendono: geodati fondati su un atto normativo federale, cantonale o comunale.

Legge federale concernente la protezione delle opere militari (RS 510.518), articolo 1 capoverso

1

Sono considerate opere militari nel senso della presente legge tutte le opere fortificate ultimate o in costruzione, come pure altre opere militari che richiedono, nell'interesse della difesa nazionale, speciali provvedimenti di sicurezza.

Ordinanza sulla geoinformazione (OGI, RS 510.620), Allegato 1, Catalogo dei geodati di base del diritto federale:

- Geodati di base di sola competenza della Confederazione (classe I):

- ID 92, Piani d’opera delle linee elettriche in cavo, UFE

- ID 137, Approvvigionamento in acqua potabile, UFAM

- ID 213, Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti di trasporto in condotta, UFE

- Geodati di base del diritto federale di competenza dei Cantoni (classe II) e dei Comuni (classe

III):

- ID 64, Condotte sotterranee (misurazione ufficiale), swisstopo

- ID 66, Inventario dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza, UFAM

- ID 128, Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS, UFAM

4 «Leitungskataster Schweiz», studio di fattibilità di Laube & Klein AG su incarico dell’Ufficio federale di topografia swisstopo, 18.5.2017 Catasto delle condotte svizzero (CCCH); visione, strategia e concezione 10/40 20190524LKCH-Bericht_vision_strategie_konzept_v1p16_IT