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Consultazione 2019/47: Rapporto concernente la visione, la strategia e la concezione del catasto delle condotte svizzero (rapporto sul catasto delle condotte svizzero) · 40 pagine

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- ID 129, Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS, UFAM

- ID 138, Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti), UFAM

- ID 183, Sicurezza dell'approvvigionamento elettrico: comprensori di rete, ElCom

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Oprl, RS 510.411)

Si tratta in particolare di informazioni la cui conoscenza:

- può esporre a grave pericolo la sicurezza di impianti di condotta o di infrastrutture di importanza

nazionale oppure

- compromettere la sicurezza di importanti infrastrutture.

Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI, RS 734.31), articolo 62

- Gli esercenti devono registrare la posizione e le modalità di posa delle loro linee in cavo. Le linee

devono poter essere localizzate in qualsiasi momento.

- La documentazione relativa alle linee in cavo deve essere conservata fino alla loro eliminazione.

Questo vale anche per le linee non più utilizzate.

- Su richiesta di terzi legittimati, gli esercenti rendono note la posizione e le modalità di posa delle

linee in cavo.

1.2.2 Prescrizioni giuridiche cantonali e comunali

Circa la metà dei Cantoni possiede disposizioni legali esplicite in merito al catasto delle condotte. In alcuni di questi Cantoni e Città i catasti delle condotte sono già operativi, mentre in altri sono ancora in fase di elaborazione. I proprietari degli impianti sono responsabili del rilevamento e dell'aggiornamento delle informazioni sugli impianti e sono tenuti a mettere a disposizione del catasto delle condotte una parte di tali informazioni, i cosiddetti «dati per il catasto delle condotte».

L'altra metà dei Cantoni raccoglie in realtà alcune informazioni sulle condotte, ma non ha ancora adottato disposizioni giuridiche esplicite sul catasto delle condotte e accoglierebbe con favore una regolamentazione federale in tal senso.

La maggior parte delle grandi Città svizzere ha adottato da tempo catasti delle condotte individuali,

che esse hanno continuamente integrato e sviluppato con l’aggiunta di importanti informazioni. Questi catasti delle condotte rispondono generalmente a standard elevati in termini di contenuto, attualità e carattere vincolante. Di norma, il contenuto va oltre i requisiti specifici stabiliti dalla norma SIA 405 (cfr. cap. 1.2.4) per un catasto delle condotte e in alcuni casi contiene quasi tutte le informazioni sull'impianto. I dati sono praticamente aggiornati quotidianamente e in determinate circostanze il carattere vincolante dei dati è tale che il catasto delle condotte è equivalente a un’informazione autenticata in base alla quale vengono valutate le richieste di scavo.

A livello comunale (escluse le Città), non esistono generalmente ancora disposizioni di legge sulla tenuta di informazioni relative agli impianti o di un catasto delle condotte. Pochi Comuni dispongono già di un catalogo di geodati di base secondo la classe VI (base giuridica e responsabilità comunale), da cui, ad esempio, si può derivare l'obbligo di mantenere informazioni sugli impianti di proprietà dei Comuni (di solito per l’acqua e le acque di scarico).

1.2.3 Forme di organizzazione

Esistono - sulla base delle rispettive disposizioni giuridiche - diversi modelli organizzativi. Nel caso dei catasti delle condotte disciplinati a livello cantonale, la responsabilità per la raccolta concentrata dei dati del catasto delle condotte spetta in parte ai Comuni, in parte ai Cantoni e in parte ai loro organi delegati. I Cantoni sono responsabili della vigilanza e del coordinamento.

Tuttavia, ci sono anche dei Cantoni in cui un ufficio cantonale tiene esso stesso il catasto delle condotte, mettendo quindi i dati del catasto a disposizione dei rispettivi proprietari degli impianti. Di

norma, modelli organizzativi identici o simili si possono trovare anche nelle Città.

1.2.4 Norme e standard a livello svizzero

Per il catasto delle condotte esiste la norma svizzera 532 405, meglio nota come norma SIA 405 (geodati relativi alle condotte di approvvigionamento e smaltimento).

Catasto delle condotte svizzero (CCCH); visione, strategia e concezione 11/40 20190524LKCH-Bericht_vision_strategie_konzept_v1p16_IT