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Consultazione 2019/47: Rapporto concernente la visione, la strategia e la concezione del catasto delle condotte svizzero (rapporto sul catasto delle condotte svizzero) · 40 pagine

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11 Organizzazione

11.1 Mandato di armonizzazione e compito comune

La Confederazione regolamenta o si fa carico direttamente solo dei settori che nessun livello statale subordinato è in grado di fornire. Poiché il mandato di armonizzazione secondo l'articolo 75a capoverso 3 della Costituzione federale non può essere garantito dai Cantoni (autonomia dei Cantoni), soltanto il compito di armonizzazione resta affidato alla Confederazione. Questo consiste essenzialmente nel fornire specifiche in merito al contenuto e alla qualità dei dati richiesti e nel consentire l’accesso ai dati in tutta la Svizzera.

In base ai principi di «organizzazione e sistemi» esposti nel capitolo 7 e poiché sia la Confederazione che i Cantoni, i Comuni e i proprietari degli impianti trarrebbero notevoli vantaggi da un catasto delle condotte svizzero e tale compito non può essere assegnato a titolo esclusivo né alla Confederazione né ai Cantoni, l'attuazione e l'introduzione del catasto delle condotte devono essere concepite come un compito comune. In questo contesto, la Confederazione assicura la gestione, il coordinamento e l'accesso al catasto delle condotte, mentre i Cantoni garantiscono l'applicazione dei requisiti. Questa soluzione non creerà alcuna concorrenza con i catasti delle condotte cantonali già esistenti. I Cantoni stessi cercheranno una forma di collaborazione sensata e proporranno alla Confederazione soluzioni e organizzazioni su misura.

Dal punto di vista organizzativo, il compito comune può essere concepito secondo due diversi modelli. Questi ultimi differiscono, tra l'altro, nei seguenti punti:

- tipo di accesso dell'utente al catasto delle condotte

- iter di consegna dei dati del catasto (servizio, file) e relativa flessibilità nel tipo di consegna

- ridondanza dei dati (portali, consegna dei dati del catasto delle condotte)

- responsabilità e ruolo delle parti interessate

- controllo qualità.

11.2 Modello Organizzativo A «Aggregazione»

I proprietari degli impianti forniscono i dati per il catasto delle condotte attingendo alle loro informazioni sugli impianti.

I Comuni forniscono il registro di tutti i proprietari di impianti del loro Comune direttamente al catasto delle condotte, dove sono disponibili le informazioni per Comune.

A seconda dell'organizzazione cantonale, i dati del catasto delle condotte vengono aggregati dagli uffici SIG regionali, dagli uffici preposti all’amministrazione dei dati e dagli integratori di dati e quindi trasmessi al Cantone o aggregati direttamente da quest’ultimo. I dati del catasto delle condotte così aggregati a livello cantonale vengono inviati all'infrastruttura di aggregazione dei Cantoni (IA) e, da lì, come servizio al catasto delle condotte.

Il catasto delle condotte è quindi a disposizione di tutti gli utenti in tutta la Svizzera in modo uniforme e intercantonale: con un'interfaccia utente (GUI) unitaria e una visione uniforme dei catasti di tutti i proprietari di impianti per Comune e dei dati del catasto delle condotte.

I dati armonizzati del catasto delle condotte sono messi a disposizione dei proprietari di impianti, dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione per i loro stessi scopi.

Sono responsabili:

- per il rispetto dei contenuti e della qualità dei dati richiesti (per le finalità di informazione e pianifi-

cazione)  , la Confederazione (direttive) e i Cantoni (attuazione)

- per la messa a disposizione di ulteriori catene di processi opzionali (per le finalità di progetta-

zione, permessi di costruzione, servitù) , la Confederazione e i Cantoni

- per l'accesso al catasto delle condotte , la Confederazione

Catasto delle condotte svizzero (CCCH); visione, strategia e concezione 30/40 20190524LKCH-Bericht_vision_strategie_konzept_v1p16_IT