Avamprogetto 1 OPSpo

Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 7 pagine

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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza sulla promozione dello sport del 23 maggio 20121 è modificata come segue:

Art. 6 Discipline sportive G+S

1 Uno sport può essere ammesso come disciplina sportiva G+S se:

a. l’attività motoria determinante per lo sport è svolta dalla persona stessa cha la pratica;

b. la sua pratica regolare promuove la capacità di prestazione fisica e sono formate contemporaneamente anche componenti mentali della prestazione;

c. esso viene praticato secondo determinate regole che garantiscono anche l’integrità fisica e psichica, la sicurezza e la salute dei partecipanti;

d. nella sua pratica vengono considerati gli interessi dell’ambiente;

e. il suo orientamento ideologico e pedagogico corrisponde ai valori etici fondamentali, in particolare uguaglianza, rispetto reciproco, onestà e correttezza;

f. esso è praticato regolarmente da bambini e giovani in età G+S in forma organizzata nell’ambito di un gruppo; e

g. viene appoggiato da una federazione di significato nazionale che:

1. è affiliata all’associazione mantello dello sport svizzero o è legata ad essa con un contratto di partenariato; e

2. ha la volontà e i mezzi per assumersi i compiti nei campi dello sviluppo della disciplina sportiva e di formazione e perfezionamento dei monitori delle organizzazioni affiliate.

1 RS 415.01

2019–......