Avamprogetto 1 OPSpo

Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 7 pagine

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Titolo dopo l’articolo 54

Sezione 4: Sostegno alla formazione e al perfezionamento dei docenti

Art. 54a Aiuti finanziari per le offerte di formazione e perfezionamento dei

docenti

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro per la concezione, lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione di offerte di formazione e perfezionamento rivolte ai docenti che insegnano educazione fisica come pure dei relativi media didattici.

2 Le offerte di formazione e perfezionamento devono mirare ad ampliare o sviluppare le competenze professionali dei docenti di educazione fisica e possono essere destinate e uno o più gradi di formazione.

3 Esse devono:

a. essere svolte a livello svizzero o di un’intera regione linguistica; o

b. essere adattabili a livello locale e realizzabili indipendentemente dalle rispettive strutture cantonali.

Art. 54b Procedura

1 L’istituzione deve inviare la richiesta di aiuti finanziari all’UFSPO.

2 L’UFSPO verifica il rispetto dei presupposti di cui all’articolo 54a. Nel caso di richieste di istituzioni private, prima di decidere chiede una valutazione all’ufficio cantonale competente per il perfezionamento dei docenti di educazione fisica o alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

3 Non sussiste una pretesa ad aiuti finanziari.

4 Se le domande di aiuti finanziari superano i mezzi disponibili l’UFSPO istituisce un ordine di priorità ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge sui sussidi del 5 ottobre 19903 (LSu) per la valutazione delle domande. Si sostiene innanzitutto lo svolgimento di offerte che servono direttamente al perfezionamento dei docenti di educazione fisica.

Art. 54c Ammontare e calcolo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

2 I costi sono computabili se direttamente collegati alla preparazione e allo svolgimento delle offerte di formazione e perfezionamento che danno diritto agli aiuti finanziari.

3 Gli aiuti finanziari si calcolano in base a:

a. natura e importanza di un’offerta di formazione o perfezionamento;

b. interesse della Confederazione all’offerta di formazione o perfezionamento;

c. prestazioni proprie e contributi da parte di uffici federali o di terzi;

3 SR 616.1