Avamprogetto 1 OPSpo
Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 7 pagine
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Titolo dopo l’articolo 39
Sezione 2: Ulteriori misure di promozione dello sport e dell’attività fisica
Art. 40, capoversi 3 - 5
3 Insieme ad altre istituzioni può promuovere il mantenimento e la creazione di spazi idonei per lo sport e l’attività fisica nelle zone abitative e nelle aree ricreative, in particolare:
a. partecipando a programmi e progetti, come pure a misure di pianificazione territoriale;
b. mettendo a disposizione impiegati per compiti particolari.
4 Può sostenere gli organizzatori della Giornata svizzera dello sport scolastico con un contributo. L’importo dello stesso è al massimo pari ai contributi computabili concessi dal Cantone e dal Comune in cui si svolge la giornata, e non può comunque superare il 40% dei costi globali. Il DDPS stabilisce i contributi computabili.
5 L’Ufficio federale della sanità pubblica può sostenere misure per la promozione dell’attività fisica partecipando a programmi e progetti per la prevenzione delle malattie non trasmissibili.
Art. 45a Impianti sportivi dell’UFSPO
1 Nei limiti in cui non siano necessari per uso proprio e nel quadro della disponibilità, l’UFSPO mette a pagamento gli impianti sportivi e le infrastrutture dei propri centri di corsi e di formazione a disposizione di:
a. federazioni sportive nazionali svizzere e ai rispettivi membri dei quadri per attività volte al raggiungimento degli obiettivi della federazione;
b. organizzatori di offerte G+S e di offerte della formazione dei quadri G+S, per lo svolgimento delle relative offerte;
c. scuole svizzere, per lo svolgimento delle proprie lezioni d’educazione fisica;
d. alte scuole universitarie svizzere, per lo svolgimento di corsi di formazione per i futuri docenti di sport;
e. organizzatori di offerte della formazione dei quadri esa per lo svolgimento di suddette offerte;
f. società sportive e federazioni sportive regionali con sede in Svizzera, per lo svolgimento delle attività sociali.
2 Può mettere gratuitamente i propri impianti sportivi a disposizione di scuole e società sportive con sede nel Comune in cui si trovano gli impianti sportivi.
3 Può aprire al pubblico singoli impianti sportivi e infrastrutture, gratuitamente o a pagamento.