Avamprogetto 1 OPSpo
Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 7 pagine
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d. oneri derivanti dalla garanzia della qualità.
Art. 65 cpv. 1 let. f - g
1 Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se:
f. con il loro comportamento sconveniente danneggiano il buon nome dell’UFSPO o se il comportamento è tale da poter danneggiare il buon nome dell’UFSPO;
g. nonostante previo ammonimento mancano ripetutamente d’educazione e rispetto nei confronti del corpo insegnante della SUFSM o dei collaboratori dell’UFSPO.
Titolo dopo l’articolo 65
Capitolo 3: Ricerca scientifica e monitoraggio nel campo dello sport
Art. 70a Monitoraggio
1 L’UFSPO informa periodicamente l’opinione pubblica sull’evoluzione dello sport svizzero, basandosi su una documentazione riguardante sviluppi e strutture di rilievo.
2 Un osservatorio dello sport predispone la documentazione sulla base di dati empirici sotto forma di indicatori comprensibili.
3 Il DDPS designa come osservatorio dello sport un’istituzione adatta e stipula con essa un contratto di prestazioni.
Art. 80a Equipaggiamento dei collaboratori dell’UFSPO
1 L’UFSPO può consegnare ai propri collaboratori capi d’abbigliamento uniformi per renderli riconoscibili, soprattutto nelle attività di formazione o in altre attività svolte a contatto con terzi.
2 Può inoltre consegnare ai propri collaboratori attrezzature sportive, nei limiti in cui esse siano necessarie per lo svolgimento della propria attività professionale.
3 Emana direttive concernenti trattamento, cura e utilizzazione dell’equipaggiamento.
II
1. Fatta riserva di quanto al capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1°
aprile 2020.
2. Gli articoli 10 e 10a come pure l’articolo 27a entrano in vigore il 1° ottobre
2021.