Avamprogetto 2 OPPSpo
Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 14 pagine
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Allegato 5 (art. 48)
Indennità per guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S
1. Agli organizzatori viene corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera di
260 franchi al massimo per l’impiego di guide alpine con attestato professionale federale, a condizione che:
a. siano attive come monitori G+S nelle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva e abbiano la responsabilità globale per la sicurezza nelle rispettive attività;
b. siano attive come esperti G+S nella formazione dei quadri delle discipline sportive alpinismo e sci escursionismo, come pure nelle attività su roccia nella disciplina arrampicata sportiva.
2. Nei corsi e nei campi G+S viene corrisposto un importo forfettario per ogni
45 ore/partecipante. Sono considerate le ore di attività G+S svolte sotto la responsabilità di una guida alpina e a cui la guida ha partecipato. Le frazioni delle unità di 45 ore/partecipante vengono arrotondate all’unità superiore.
3. Nelle offerte della formazione dei quadri nelle attività su roccia nella disci-
plina arrampicata sportiva è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 12 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell’unità di 12 partecipanti vengono arrotondate all’unità superiore.
4. Nelle offerte della formazione dei quadri delle discipline sportive alpinismo
e sci escursionismo è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 6 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell’unità di 6 partecipanti vengono arrotondate all’unità superiore.