Avamprogetto 2 OPPSpo
Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 14 pagine
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Art. 51 Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nel
campo della formazione dei quadri G+S
1 I contributi coprono al massimo il 50% degli indennizzi comprovati soggetti all’AVS, e comunque per un massimo di 200 000 franchi.
2 Se le prestazioni sono fornite da persone che lavorano a titolo benevolo o se gli indennizzi soggetti all’AVS sono inferiori a 100'000 franchi, gli aventi diritto ai contributi ricevono per il completo adempimento delle prestazioni 50 000 franchi l’anno.
3 I responsabili della formazione debbono svolgere almeno i compiti di cui all’allegato 8.
Art. 58 cpv. 2 e 3
2 L’annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. le discipline sportive G+S oggetto dell’offerta G+S;
b. la denominazione dei singoli corsi con indicazione della durata come pure le date e orari delle attività pianificate;
c. la grandezza dei gruppi prevista;
d. i monitori G+S che si prevede di impiegare.
3 L’autorità competente decide in merito all’approvazione delle offerte prima del loro inizio.
Art. 73 cpv. 3bis
3bis Non sono versati contributi:
a. per gli esperti in formazione che assistono a corsi di perfezionamento diretti da esperti;
b. per i corsi di formazione e perfezionamento che si svolgono integrati in altre offerte di formazione e perfezionamento dell’organizzatore.
Titolo dopo l’articolo 78
Capitolo 3a: Giornata svizzera dello sport scolastico
(Art. 40 cpv. 3 OPSpo)
Art. 78a
1 Le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni valgono come importi computabili ai sensi dell’articolo 40 capoverso 2 della OPSpo:
a. aiuti finanziari sotto forma di somme in contanti;
b. contributi provenienti dal fondo cantonale sport toto o delle lotterie;
c. forniture in natura e servizi ai prezzi di mercato, non altrimenti dovuti.