Avamprogetto 2 OPPSpo

Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 14 pagine

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Art. 51 Contributi alle federazioni sportive nazionali per le prestazioni nel

campo della formazione dei quadri G+S

1 I contributi coprono al massimo il 50% degli indennizzi comprovati soggetti all’AVS, e comunque per un massimo di 200 000 franchi.

2 Se le prestazioni sono fornite da persone che lavorano a titolo benevolo o se gli indennizzi soggetti all’AVS sono inferiori a 100'000 franchi, gli aventi diritto ai contributi ricevono per il completo adempimento delle prestazioni 50 000 franchi l’anno.

3 I responsabili della formazione debbono svolgere almeno i compiti di cui all’allegato 8.

Art. 58 cpv. 2 e 3

2 L’annuncio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. le discipline sportive G+S oggetto dell’offerta G+S;

b. la denominazione dei singoli corsi con indicazione della durata come pure le date e orari delle attività pianificate;

c. la grandezza dei gruppi prevista;

d. i monitori G+S che si prevede di impiegare.

3 L’autorità competente decide in merito all’approvazione delle offerte prima del loro inizio.

Art. 73 cpv. 3bis

3bis Non sono versati contributi:

a. per gli esperti in formazione che assistono a corsi di perfezionamento diretti da esperti;

b. per i corsi di formazione e perfezionamento che si svolgono integrati in altre offerte di formazione e perfezionamento dell’organizzatore.

Titolo dopo l’articolo 78

Capitolo 3a: Giornata svizzera dello sport scolastico

(Art. 40 cpv. 3 OPSpo)

Art. 78a

1 Le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni valgono come importi computabili ai sensi dell’articolo 40 capoverso 2 della OPSpo:

a. aiuti finanziari sotto forma di somme in contanti;

b. contributi provenienti dal fondo cantonale sport toto o delle lotterie;

c. forniture in natura e servizi ai prezzi di mercato, non altrimenti dovuti.