Avamprogetto 2 OPPSpo
Consultazione 2019/48: Revisione parziale dell'OPSpo, dell'OPPSpo, dell'O-G+S-UFSPO e dell'OSISpo · 14 pagine
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Allegato 7 (art. 50 cpv. 2)
Contributi per svolgimento della formazione dei quadri G+S
1 Formazione dei quadri organizzata dalla Confederazione
La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti buoni per il viaggio gratuito di andata e di ritorno in seconda classe dal domicilio al luogo del corso validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici.
Versa inoltre indennità secondo la legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno.
2 Formazione dei quadri organizzata dagli uffici cantonali G+S
2.1 La Confederazione versa agli organizzatori i contributi seguenti:
2.1.1 50 franchi al giorno al massimo per ogni partecipante a un corso di formazione o a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S;
2.1.2 100 franchi al massimo per giorno di corso se nei corsi di formazione e di perfezionamento oltre al numero prescritto viene impiegato almeno un esperto G+S supplementare per almeno un giorno intero di corso;
2.1.3 un’ulteriore indennità forfettaria giornaliera sulla base dell’allegato 5 per le guide alpine.
2.2 La Confederazione mette a disposizione dei partecipanti che soddisfano i
presupposti per l’ammissione al corso, della direzione e del personale del corso buoni per il viaggio di andata e di ritorno gratuito in seconda classe dal domicilio al luogo del corso validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici.
2.3 Se a un’offerta di formazione dei quadri di un Cantone al cui svolgimento
l’UFSPO è particolarmente interessato si sono iscritte meno di 8 persone, l’Ufficio può aumentare il contributo secondo il numero 2.1.1 a 400 franchi al massimo per giorno di corso.
2.4 Se ai moduli di perfezionamento partecipano persone che nei due anni
precedenti l’inizio del modulo non hanno svolto attività come monitori, per loro non sono corrisposti contributi. Fanno eccezione i moduli di perfezionamento particolari per persone con un riconoscimento quale monitore G+S decaduto da più di quattro anni che vogliono reinserirsi nell’attività.
2.5 La Confederazione versa le indennità secondo la legge del 25 settembre
19524 sulle indennità di perdita di guadagno.